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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 1319 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato relativo a una procedura giurisdizionale del 2015, sostenendo che le ONLUS, in particolare quelle operanti in materia ambientale, dovessero essere esenti da tale onere. In appello ha dedotto che la Convenzione di Aarhus imponesse un accesso alla giustizia gratuito o non eccessivamente oneroso e ha contestato la mancata proposizione di una questione di legittimità costituzionale, ritenendo applicabile un'esenzione per le ONLUS.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Venezia ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo dovuto il contributo unificato dalle ONLUS. Ha stabilito che la Convenzione di Aarhus non impone un'esenzione fiscale assoluta, ma richiede soltanto che le procedure non siano eccessivamente onerose. Ha inoltre richiamato la prassi dell'Agenzia delle entrate e l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le esenzioni tributarie devono essere previste espressamente dalla legge e non possono essere estese per analogia o interpretazione estensiva. Non è stata ritenuta rilevante la questione di costituzionalità. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della non univocità della giurisprudenza di merito.

Norme richiamate

  • Convenzione di Aarhus, art. 9, commi 1 e 4

    Le procedure devono essere "gratuite o poco onerose" e non devono essere "eccessivamente onerose".

    La norma garantisce un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale, ma non prevede necessariamente l'esenzione assoluta da imposte, bolli o contributi giudiziari per le ONLUS.

  • D.P.R. 115/2002, art. 10

    La disciplina delle esenzioni dal contributo unificato deve essere applicata nei casi espressamente previsti dalla legge; non è ammessa un'estensione automatica dell'esenzione in favore delle ONLUS.

  • D.P.R. 642/1972, Tabella, art. 27-bis

    La disposizione sulle agevolazioni fiscali per determinati atti non è stata ritenuta sufficiente a fondare un'esenzione generale delle ONLUS dal contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 27331/2016

    La Corte ha ribadito l'obbligo delle ONLUS di corrispondere il contributo unificato, in assenza di una specifica disposizione legislativa di esenzione.

  • Nota dell'Agenzia delle entrate n. 28790/2013

    L'Agenzia delle entrate ha escluso un'esenzione generale delle ONLUS dall'imposta di bollo e dal contributo unificato, precisando che le agevolazioni riguardano soltanto gli atti giudiziari espressamente individuati dal legislatore.

Massime di principio

  • Le ONLUS non sono automaticamente esenti dal contributo unificato: l'esenzione deve risultare da una disposizione normativa espressa e specificamente applicabile al procedimento.
  • Le norme tributarie agevolative, in quanto eccezionali, non possono essere estese per analogia o mediante interpretazioni estensive a soggetti o fattispecie non espressamente contemplati.
  • La Convenzione di Aarhus impone che l'accesso alla giustizia ambientale non sia eccessivamente oneroso, ma non comporta necessariamente la gratuità assoluta del giudizio.
  • L'eventuale esonero dall'onere processuale può dipendere dalla natura dell'atto o del procedimento previsto dalla legge, non semplicemente dalla qualifica di ONLUS del soggetto che agisce.
  • In presenza di difficoltà economiche, l'ente può valutare gli strumenti previsti per il patrocinio a spese dello Stato, dimostrando concretamente l'insufficienza delle proprie risorse.

Testo integrale

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