Cassazione Civile, Ordinanza n. 08777/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel comparto scuola stipulati con due insegnanti e un collaboratore scolastico. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il diritto al recupero di alcune differenze retributive per anzianità, ma aveva rigettato la conversione del rapporto e il risarcimento del danno; la corte d'appello aveva poi confermato il diniego del danno da abusiva reiterazione, ritenendo che l'immissione in ruolo dei lavoratori, avvenuta per scorrimento delle graduatorie, avesse già riparato le conseguenze dell'abuso, e aveva riconosciuto il diritto al trattamento economico fondato sull'anzianità di servizio solo dal 10 luglio 2001. Il Ministero ricorreva per sostenere che il riconoscimento dell'anzianità pregressa fosse precluso dagli artt. 485 e 569 d.lgs. 297/1994, ritenuti norme eccezionali non estensibili. I lavoratori proponevano ricorso incidentale con dodici motivi, contestando: il rigetto del risarcimento del danno comunitario; l'esclusione del danno anche per il personale ATA; l'affermazione che la stabilizzazione fosse satisfattoria; i profili di presunta retroattività della L. 107/2015 e di violazione dell'equo processo; la compensazione delle spese; il mancato rilievo di circostanze che ritenevano pacifiche (oltre 36 mesi di servizio); il limite temporale del 10 luglio 2001 per il computo dell'anzianità; la pretesa violazione di principi di non discriminazione e parità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Ministero sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero sul riconoscimento dell'anzianità, confermando che il principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo quadro impone, in assenza di giustificazione oggettiva, il trattamento non deteriore del lavoratore a termine rispetto al personale a tempo indeterminato quanto alle progressioni economiche legate all'anzianità. Ha inoltre respinto i motivi dei lavoratori sul risarcimento del danno da reiterazione abusiva, affermando che l'immissione in ruolo costituisce misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, con esclusione del danno comunitario in difetto di allegazione e prova di pregiudizi ulteriori e diversi. Ha confermato che il risarcimento dell'abuso resta possibile solo per danni ulteriori, ma questi devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore. Ha poi ritenuto corretto il limite del 10 luglio 2001 per il riconoscimento dell'anzianità e ha giudicato inammissibile la censura sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per il Ministero.
Norme richiamate
invocato dal Ministero come norma eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica, ma la Corte esclude che impedisca il riconoscimento dell'anzianità nei termini affermati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
richiamato dal Ministero a sostegno dell'insegnabilità del riconoscimento dell'anzianità pregressa; la Corte non accoglie la tesi restrittiva.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
vieta in generale le disparità di trattamento non oggettivamente giustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; le maggiorazioni retributive legate all'anzianità costituiscono condizioni di impiego e spettano anche ai lavoratori a termine salvo giustificazione oggettiva.
clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
la trasformazione/stabilizzazione del rapporto può integrare misura idonea, proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a cancellarne le conseguenze.
art. 2 direttiva 1999/70/CE
richiamato per individuare il 10 luglio 2001 quale termine di adeguamento degli Stati membri; prima di tale data non si computano le reiterazioni ai fini dell'abuso.
art. 1, commi 95, 131 e 132, L. 107/2015
richiamati nei motivi incidentali; la Corte li considera nel quadro della stabilizzazione come misura efficiente di contrasto all'abuso, escludendo che impongano un ulteriore risarcimento automatico.
invocato dai lavoratori per sostenere il diritto al risarcimento; la Corte lo coordina con la giurisprudenza sull'immissione in ruolo quale misura satisfattiva dell'abuso.
richiamato nei motivi incidentali connessi al sistema di reclutamento e alla stabilizzazione.
richiamato in relazione alla disciplina del risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
invocati per la regola del risarcimento integrale del danno da inadempimento; la Corte ribadisce che il danno deve comunque essere allegato e provato e che la stabilizzazione esclude il danno comunitario automatico.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: il lavoratore deve allegare e provare eventuali danni ulteriori; l'esistenza della stabilizzazione, quale fatto estintivo/modificativo, va allegata dalla parte che se ne avvale se non risulta dagli atti.
richiamato nel motivo sul principio di non contestazione; la Corte esclude la violazione perché il principio opera sul fatto storico e non sulla qualificazione giuridica.
il principio di non contestazione riguarda il fatto storico e non la sua qualificazione giuridica, dunque non aiuta i ricorrenti sul valore delle loro deduzioni circa l'anzianità/danno.
richiamati contro la compensazione delle spese; la Corte reputa la scelta del giudice di merito discrezionale e correttamente motivata.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione alla compensazione delle spese e alle censure sull'effettività della tutela, ma non accolto.
art. 117 Cost.
invocato per il rispetto degli obblighi sovranazionali, ma non emerge una violazione perché la disciplina nazionale è ritenuta conforme al diritto UE e alla CEDU.
art. 6 CEDU
richiamato per l'equo processo e la parità delle armi; la Corte esclude che la legge sopravvenuta abbia inciso illegittimamente sui giudizi pendenti.
artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati sul diritto a un equo processo e sulla limitazione dei diritti, ma le censure sono considerate manifestamente infondate.
richiamato in primo grado per errore; la corte d'appello e la Cassazione precisano che non era la base corretta della pretesa di anzianità.
richiamato per il rinvio ai precedenti della Cassazione come motivazione sufficiente.
richiamato per il rinvio per relationem alla giurisprudenza precedente.
art. 1, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato al Ministero, per la non debenza del contributo alle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, l'anzianità di servizio maturata con contratti a termine non può essere esclusa in modo automatico e generale rispetto al personale a tempo indeterminato; occorre una giustificazione oggettiva della disparità di trattamento, altrimenti opera la clausola 4 dell'Accordo quadro.
- La stabilizzazione o immissione in ruolo del lavoratore abusivamente assunto a termine può costituire misura sufficiente e proporzionata a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze, con conseguente esclusione del c.d. danno comunitario automatico.
- L'avvenuta immissione in ruolo non preclude in assoluto ogni domanda risarcitoria, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori e diversi rispetto a quelli assorbiti dalla stabilizzazione.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non la loro qualificazione giuridica; non può dunque essere usato per imporre una qualificazione normativa che non trova riscontro nei fatti pacifici.
- In tema di abuso nella reiterazione di contratti a termine nel comparto scuola, le reiterazioni anteriori al 10 luglio 2001 non sono computabili ai fini dell'accertamento dell'illecito, perché prima di quel termine non era ancora decorso il periodo concesso agli Stati membri per il recepimento della direttiva.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando vi sia soccombenza reciproca o ricorrano giusti motivi adeguatamente motivati.
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