Cassazione Civile, Ordinanza n. 22101/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una società interamente partecipata da un Ministero, mediante una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e proroghe succedutesi dal 2007 al 2014, tutti giustificati con esigenze connesse a una convenzione con il Ministero competente e ad atti integrativi. In primo grado il lavoratore aveva dedotto la nullità del termine per genericità della causale, per asserita estraneità di parte delle mansioni rispetto all’attività indicata e per superamento del limite complessivo dei 36 mesi; aveva inoltre chiesto la declaratoria di rapporto a tempo indeterminato e la conseguente indennità risarcitoria. La società aveva resistito eccependo la decadenza dall’impugnazione dei contratti anteriori agli ultimi due e sostenendo, inoltre, che la conversione fosse comunque preclusa dalla sua natura di società in house. La Corte d’appello aveva accolto l’impostazione della società e negato la conversione del rapporto, ritenendo applicabile la disciplina sulle società pubbliche di cui all’art. 18 d.l. 112/2008. In cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, che: il comma 2-bis dell’art. 18 era stato erroneamente applicato a una società a partecipazione pubblica nazionale e non locale; l’ultimo contratto non poteva comunque essere sottratto alla disciplina ordinaria; la Corte d’appello aveva altresì richiamato una norma senza che vi fosse corrispondente domanda o eccezione; infine contestava la motivazione della sentenza e riproponeva la tesi della natura meramente comportamentale e non invalidante della norma. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha chiarito che il comma 2-bis dell’art. 18 si riferisce solo alle società a partecipazione pubblica locale, mentre la società resistente era a partecipazione pubblica nazionale; ha inoltre escluso che il comma 1 dell’art. 18 potesse applicarsi, perché limitato alle società che gestiscono servizi pubblici locali, non essendo la società dedita a tali servizi ma a funzioni di supporto ministeriale. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché subordinati a una premessa non ricavabile dalla sentenza impugnata, e ha assorbito il quinto e il sesto. Decidendo nel merito, ha affermato che, non essendo provata dalla società l’esistenza di procedure selettive pubbliche idonee a garantire trasparenza, pubblicità e imparzialità, torna applicabile la regola generale del lavoro privato: la nullità del termine finale comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato. Tuttavia, per effetto del giudicato interno sul punto, la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato è stata fissata al 24/12/2013. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità del termine finale e la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato da tale data, ordinando la riammissione in servizio del lavoratore e regolando le spese in misura parzialmente compensata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei primi due motivi, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto, assorbiti il quinto e il sesto, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato nullo il termine finale apposto al contratto e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 24/12/2013. Ha ordinato alla società resistente di riammettere il lavoratore in servizio con l’inquadramento posseduto a quella data. Le spese sono state poste a carico della società soccombente per due terzi, con compensazione del residuo terzo.
Norme richiamate
Il comma 1 riguarda le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica; il comma 2-bis riguarda solo le società a partecipazione pubblica locale. Per la società a partecipazione pubblica nazionale in house non opera il comma 2-bis, mentre il comma 2 impone procedure di reclutamento rispettose di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
introduzione del comma 2-bis nell’art. 18 d.l. n. 112/2008
La modifica non estendeva l’ambito applicativo alle società a partecipazione pubblica nazionale, restando circoscritta alle società a partecipazione pubblica locale.
art. 4, co. 12-bis, d.l. n. 66/2014
richiamato dal ricorrente
La modifica non incide sulla controversia perché continua a riferirsi alle società a partecipazione pubblica locale, non a quelle nazionali.
È richiamato come parametro dei principi di reclutamento tramite procedure rispettose di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
È richiamato dal ricorrente nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del lavoro a termine nel pubblico impiego e ai suoi rapporti con il settore societario pubblico.
È evocato dal ricorrente in relazione alla nullità del termine o del contratto per violazione di norma imperativa.
La nullità della clausola relativa al termine finale travolge solo la clausola stessa e non l’intero contratto, che si considera a tempo indeterminato.
L’onere di provare il fatto impeditivo consistente nella mancanza di procedure selettive idonee o, al contrario, di allegare e dimostrare il fatto positivo rilevante, grava sulla parte che invoca la deroga al regime ordinario; nel caso concreto, sulla società.
Il motivo che denunciava ultrapetizione è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una premessa interpretativa non ricavabile dalla sentenza impugnata.
È richiamato nel motivo poi dichiarato inammissibile, in relazione alla dedotta carenza di allegazioni e prove della società.
È richiamato nel motivo sulla pretesa motivazione apparente, poi assorbito.
È richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente, poi assorbito.
È richiamato nel motivo sulla pretesa insufficienza della motivazione, poi assorbito.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza, nel motivo poi assorbito.
Massime di principio
- Nelle società a partecipazione pubblica, l’ambito applicativo delle norme speciali sul reclutamento va individuato in modo rigoroso: il comma riferito alle società locali non si estende alle società a partecipazione pubblica nazionale, anche se in house.
- Per le società pubbliche non riconducibili alla disciplina speciale che esclude la conversione, torna applicabile la regola generale del lavoro subordinato privato: la nullità della clausola appositiva del termine comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, limitatamente alla clausola e non all’intero contratto.
- La deroga alla regola della conversione richiede la prova, da parte di chi la invoca, dei presupposti che la giustificano; in difetto di prova di procedure selettive pubbliche idonee a garantire trasparenza, pubblicità e imparzialità, opera la disciplina ordinaria.
- Il termine "società in house" non è di per sé sufficiente a escludere la conversione del rapporto di lavoro: occorre verificare la specifica previsione normativa applicabile e il concreto ambito oggettivo e soggettivo della stessa.
- L’impugnazione per ultrapetizione o per vizio di motivazione è inammissibile quando si fonda su una lettura della sentenza impugnata non desumibile dal suo testo.
- Quando il rapporto a termine è già stato ritenuto illegittimo su un certo segmento temporale con statuizione non impugnata, si forma giudicato interno sulla decorrenza della conversione, che non può essere ridiscussa in cassazione.
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