Cassazione Civile, Ordinanza n. 22041/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un ramo d'azienda a cui era addetto un lavoratore, poi ritenuta illegittima con pronuncia giudiziale. La corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva condannato la società cedente a pagare al lavoratore somme a titolo di retribuzioni non percepite, premi di produzione, premio annuo e buoni pasto, sia per il periodo successivo alla cessione sia per quello precedente alla sentenza che aveva accertato l'inefficacia del trasferimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1206, 1207 e 1218 c.c., sostenendo che non potessero essere riconosciuti importi risarcitori per il periodo anteriore alla formale offerta della prestazione lavorativa e, comunque, prima della sentenza di accertamento dell'illegittimità della cessione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione al regolamento aziendale e agli accordi sindacali, contestando il riconoscimento della differenza per i buoni pasto, ritenuti non aventi natura retributiva. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ribadito che, nel periodo compreso tra la cessione e la declaratoria giudiziale di illegittimità, il lavoratore non ha diritto automaticamente alla retribuzione, ma solo al risarcimento del danno, e tale risarcimento presuppone la costituzione in mora del datore di lavoro mediante offerta della prestazione o messa a disposizione delle energie lavorative; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, assorbendo il secondo motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano in relazione al motivo accolto, rinviando al giudice di merito perché si uniformi al principio secondo cui, per il periodo anteriore alla declaratoria di illegittimità della cessione, il risarcimento del danno è dovuto solo se il lavoratore abbia costituito in mora il datore di lavoro con rituale offerta della prestazione. La Corte ha inoltre respinto le istanze di rimessione alle Sezioni unite e di trattazione in pubblica udienza, ritenendo consolidato l'orientamento da applicare.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità per censurare la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
Richiamato in tema di eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite; la Corte ha escluso la necessità del rinvio al Primo Presidente.
Richiamato per affermare che l'istanza di rimessione doveva essere rivolta nei modi e termini previsti.
Richiamato nel contesto della procedura per la rimessione alle Sezioni unite.
Richiamato per escludere la trattazione in pubblica udienza, rimessa alla discrezionalità del collegio.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato per ribadire il principio di fedeltà ai precedenti e l'assenza di ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato.
Richiamato per escludere che la costituzione in mora possa essere presunta in assenza di rituale offerta della prestazione.
Richiamato come norma che collega la mora del creditore alle conseguenze dell'ingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione.
È la norma che impone la costituzione in mora del creditore quale presupposto per il risarcimento del danno da mancata ricezione della prestazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la configurabilità dell'inadempimento del datore prima della mora.
Richiamato come criterio interpretativo del regolamento aziendale e degli accordi sindacali sui buoni pasto.
Massime di principio
- Nella cessione di ramo d'azienda successivamente dichiarata illegittima, il lavoratore ceduto non ha diritto automaticamente alla retribuzione per il periodo compreso tra la cessione e la pronuncia giudiziale, perché in quel tratto temporale il rapporto con il cedente resta quiescente e manca l'attualità del sinallagma contrattuale.
- Per il periodo anteriore alla declaratoria di illegittimità, l'eventuale pretesa del lavoratore ha natura risarcitoria e presuppone che il datore di lavoro sia stato costituito in mora mediante offerta della prestazione o messa a disposizione delle energie lavorative; in difetto, il danno non può essere riconosciuto come conseguenza automatica della sola illegittimità della cessione.
- La sentenza che accerta l'illegittimità della cessione non elimina la necessità, per il periodo precedente, di verificare la rituale offerta della prestazione: il lavoratore può attivarsi anche prima della pronuncia, e solo da quel momento il rifiuto del datore diventa ingiustificato e fonte di responsabilità risarcitoria.
- Quando un orientamento di legittimità risulta consolidato e già ribadito in recenti arresti conformi, non sussistono ragioni per rimettere la questione alle Sezioni unite né per discostarsi dal precedente in assenza di argomenti nuovi e dirimenti.
- La qualificazione di emolumenti accessori, come i buoni pasto, dipende dal contenuto dell'accordo collettivo o aziendale applicabile; tuttavia, se il primo motivo sul presupposto della debenza delle somme è accolto, la relativa questione può restare assorbita.
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