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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22040/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente all'esito di una procedura di riduzione di personale ex l. n. 223 del 1991. Il Tribunale, in sede di opposizione ex l. n. 92 del 2012, aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegrazione, con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate nei limiti di legge. La Corte d'appello ha confermato. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223 del 1991 e art. 41 Cost., sostenendo che la comparazione dei lavoratori non sarebbe esigibile quando l'organizzazione aziendale, per ragioni geografiche, renda incompatibile una valutazione estesa a tutto il complesso aziendale e renda irrazionali eventuali trasferimenti; 2) violazione dell'art. 5 l. n. 223 del 1991, deducendo che la riduzione sarebbe stata mirata a specifici profili tecnici e non a personale fungibile; 3) violazione dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, St. lav. e degli artt. 4, 5 e 17 l. n. 223 del 1991, lamentando l'erronea applicazione della tutela reintegratoria, perché l'esubero del profilo sarebbe comunque esistito e le doglianze riguarderebbero solo la collocazione aziendale e le mansioni; 4) violazione dell'art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., prospettando anche una questione di legittimità costituzionale per il diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamenti individuali plurimi per GMO. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la platea dei licenziabili va individuata di regola con riguardo all'intero complesso aziendale e che l'eventuale delimitazione a una sede o settore è possibile solo se specificamente indicata e giustificata nella comunicazione di apertura della procedura, con onere del datore di lavoro di provare sia le ragioni di tale ristrettezza sia l'assenza di mansioni fungibili in altre unità. Ha poi ritenuto corretta la tutela reintegratoria, perché nel caso non si trattava di mera violazione formale delle procedure, ma di violazione sostanziale dei criteri di scelta, avvenuta su una platea illegittimamente ristretta. Quanto alla questione costituzionale, la Corte ha rilevato che la sua prospettazione come motivo di ricorso non è ammissibile e, comunque, la censura è infondata alla luce della giurisprudenza consolidata richiamata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo e aveva applicato la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. La Corte ha anche rigettato le richieste di rimessione alle Sezioni Unite e di trattazione in pubblica udienza, reputandole non fondate o rimesse alla discrezionalità del Collegio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 l. n. 223 del 1991

    La procedura di licenziamento collettivo richiede che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga, di regola, con riferimento al complesso aziendale; una delimitazione a singole unità produttive o sedi è ammessa solo se specificamente giustificata nella comunicazione iniziale e coerente con le esigenze organizzative effettive.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di sottrarsi alle regole legali sulla comparazione dei lavoratori e sui criteri di scelta nel licenziamento collettivo.

  • art. 5 l. n. 223 del 1991

    L'individuazione dei licenziandi va effettuata secondo i criteri legali e, salvo specifica e motivata delimitazione, sull'intero complesso aziendale; l'onere di provare la legittimità di una platea ristretta grava sul datore di lavoro.

  • art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991

    La comunicazione di apertura della procedura deve indicare le ragioni della riduzione del personale e le ragioni dell'eventuale limitazione a determinate unità o sedi, così da consentire il controllo sindacale.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    In caso di violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, si applica la tutela reintegratoria.

  • art. 18, commi 5 e 7, l. n. 300 del 1970

    La mera violazione procedurale o formale non coincide con la violazione sostanziale dei criteri di scelta; la sanzione varia in base alla natura del vizio riscontrato.

  • art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991

    La distinzione tra violazione delle procedure e violazione dei criteri di scelta comporta un diverso regime sanzionatorio; nel caso di specie è stata ravvisata la seconda ipotesi.

  • art. 17 l. n. 223 del 1991

    Richiamato nel ricorso dalla parte, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 374 c.p.c.

    L'eventuale rimessione alle Sezioni Unite deve seguire il canale processuale previsto e resta rimessa alla valutazione discrezionale degli organi competenti.

  • art. 376 c.p.c.

    La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non è un rimedio autonomamente azionabile dalla parte nel modo prospettato nel ricorso.

  • art. 375, u.c., c.p.c.

    La trattazione in pubblica udienza dipende dalla valutazione discrezionale del Collegio sulla particolare rilevanza della questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo per riduzione di personale, la regola è la comparazione dei lavoratori sull'intero complesso aziendale; una delimitazione a singole sedi, reparti o unità produttive è ammissibile solo se il datore la esplicita e la giustifica nella comunicazione di apertura della procedura, indicando anche perché non siano praticabili soluzioni alternative come il trasferimento ad altre unità vicine.
  • La limitazione della platea dei licenziabili non può derivare da una scelta unilaterale e astratta del datore di lavoro, ma deve risultare dalle esigenze tecnico-organizzative effettivamente comunicate e verificabili dalle organizzazioni sindacali; in difetto, i licenziamenti sono illegittimi per violazione dei criteri di scelta.
  • L'aggravio di costi o la dislocazione territoriale delle sedi, da soli, non escludono l'obbligo di comparazione con i lavoratori di altre unità produttive, perché la disciplina del licenziamento collettivo mira a ridurre al minimo l'impatto sociale della ristrutturazione.
  • La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo integra un vizio sostanziale, non una mera irregolarità procedurale, e può comportare la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.; la tutela meramente indennitaria resta invece collegata alle sole violazioni procedurali.
  • La questione di legittimità costituzionale non costituisce, di per sé, un autonomo motivo di ricorso per cassazione quando si risolve nella critica alla scelta del giudice di non rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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