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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte della società datrice di lavoro, della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la declaratoria di nullità di alcune previsioni del CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e dell'Accordo AGENS/OOSS 1 marzo 2006. Tali clausole escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. I giudici di merito avevano quindi riconosciuto ai lavoratori il diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sin dalla data di assunzione. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e accettata dai controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per effetto dell'adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in quanto tale previsione non opera nei casi di rinuncia al ricorso, essendo riferita soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta nei termini, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    a seguito della rinuncia accettata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo di cassazione; in presenza di adesione delle controparti non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti esonera il giudice dal provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e tempestiva ai sensi dell'art. 390 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se la rinuncia è accettata dalle controparti costituite, il giudice non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto nei casi di rinuncia al ricorso, poiché la disciplina è di stretta interpretazione e si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàPrescrizione

Testo integrale

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