Cassazione Civile, Ordinanza n. 22015/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico spettante al dante causa degli odierni ricorrenti, pensione con decorrenza dal maggio 2007. Gli eredi chiedevano che il trattamento fosse computato in misura maggiore rispetto a quella corrisposta, contestando la legittimità dell’applicazione dei criteri di liquidazione introdotti dalle delibere della Cassa del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003. Con il primo motivo deducevano la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, assumendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente distinto tra pensionati ante e post 2007 e applicato criteri di liquidazione non pertinenti. Con il secondo motivo denunciavano la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, sostenendo l’illegittimità costituzionale, in riferimento a plurime norme CEDU, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, per le prestazioni pensionistiche degli enti previdenziali privatizzati maturate prima del 1 gennaio 2007, continua ad applicarsi il principio del pro rata nella formulazione originaria dell’art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995; per i trattamenti maturati dall’1 gennaio 2007 in poi, invece, si applica la formulazione introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che impone delibere orientate alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente e non più rispettando in modo assoluto il principio del pro rata. È stata altresì ribadita l’infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale già disattese dalle Sezioni Unite. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
Nella formulazione originaria imponeva l’applicazione rigorosa del principio del pro rata per le anzianità maturate prima del mutamento normativo.
D.Lgs. n. 509 del 1994
Norma richiamata per qualificare la Cassa come ente previdenziale privatizzato.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
Ha modificato il regime del pro rata per gli enti privatizzati, prevedendo delibere orientate alla sostenibilità finanziaria di lungo periodo, con considerazione di gradualità ed equità intergenerazionale.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
Richiamato come disposizione interpretativa della disciplina previdenziale privatizzata; le censure di illegittimità sono state ritenute infondate.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo richiamato per l’ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime delle casse previdenziali privatizzate, il principio del pro rata opera in modo rigoroso per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007, secondo la formulazione originaria dell’art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995.
- Per i trattamenti pensionistici maturati dall’1 gennaio 2007 in poi, la disciplina consente agli enti previdenziali di adottare delibere che tutelino l’equilibrio finanziario di lungo periodo, dovendo solo tenere presente il pro rata e non più rispettarlo in senso assoluto.
- Le censure di illegittimità costituzionale già esaminate e disattese dalle Sezioni Unite non possono essere riproposte in assenza di elementi nuovi idonei a mutare il quadro interpretativo consolidato.
- Quando il ricorso è respinto e la questione risulta definita da un orientamento giurisprudenziale consolidato sopravvenuto o comunque formatosi dopo la proposizione del gravame, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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