Cassazione Civile, Ordinanza n. 22035/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un ramo d'azienda e dal successivo giudizio con cui un lavoratore, ritenendo illegittima la cessione, ha chiesto alla società cedente il pagamento di somme per differenze retributive, premi di produzione e buoni pasto. La Corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire: retribuzioni non percepite nel periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali, premi di produzione e buoni pasto, ritenendo non operante la compensatio lucri cum damno e considerando dovuto il risarcimento del danno sin dalla data della cessione illegittima, anche per il periodo anteriore alla formale messa in mora. La società cedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1206, 1207 e 1218 c.c., sostenendo che per il periodo anteriore alla costituzione in mora non potesse sorgere alcun diritto alle somme richieste, poiché il rapporto con il cessionario era stato poi ritenuto illegittimo solo con sentenza e mancava un'offerta della prestazione lavorativa idonea a porre in mora il datore; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione al regolamento aziendale sugli orari di lavoro, contestando il riconoscimento del controvalore dei buoni pasto e negandone la natura retributiva o risarcibile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, nel caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per il periodo tra cessione e pronuncia giudiziale, ma può ottenere il risarcimento del danno solo dal momento in cui abbia costituito in mora il datore cedente mediante offerta della prestazione o altra idonea messa a disposizione delle energie lavorative. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbendo il secondo motivo e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame conformemente al principio di diritto affermato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso della società, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano nella parte in cui aveva riconosciuto al lavoratore somme risarcitorie anche per il periodo precedente la messa in mora, senza verificare la rituale offerta della prestazione lavorativa. Ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio per cui il risarcimento, nel periodo antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione, è subordinato alla costituzione in mora del datore di lavoro. Il ricorso ha quindi avuto esito favorevole per la società ricorrente sul punto decisivo, mentre la questione dei buoni pasto è rimasta assorbita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
è richiamato in relazione alla rimessione alle Sezioni Unite, richiesta non accolta
è richiamato per evidenziare il corretto canale di rimessione al Primo Presidente
è richiamato in tema di rimessione alla decisione delle Sezioni Unite
è richiamato per la valutazione discrezionale sulla trattazione in pubblica udienza
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
è richiamato per affermare la non ravvisabilità di ragioni per discostarsi dal precedente consolidato
sono richiamati per affermare che il risarcimento presuppone la costituzione in mora mediante offerta della prestazione
sono richiamati per contestare la condanna al pagamento in assenza di offerta della prestazione e di mora del datore
è richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento
è indicato come norma che richiede la costituzione in mora del creditore/datore per far sorgere il risarcimento
è richiamato quale canone ermeneutico per interpretare il regolamento aziendale sui buoni pasto
Massime di principio
- Nel caso di cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, il lavoratore ceduto non ha automaticamente diritto alla retribuzione per il periodo anteriore alla pronuncia giudiziale: per quel tratto temporale il rapporto è considerato quiescente e le somme eventualmente dovute hanno natura risarcitoria, non retributiva.
- Il risarcimento del danno per il periodo precedente alla declaratoria di illegittimità della cessione presuppone la costituzione in mora del datore di lavoro cedente, mediante offerta della prestazione o messa a disposizione delle energie lavorative; senza tale in mora non sorge il diritto al ristoro.
- La domanda giudiziale che contesti l'illegittimità della cessione può, in astratto, valere come atto idoneo a costituire in mora, ma l'idoneità concreta dell'atto introduttivo è valutazione rimessa al giudice di merito.
- Per il periodo successivo alla pronuncia che accerta l'illegittimità della cessione e impone il ripristino del rapporto, opera invece la regola della debenza delle retribuzioni anche in caso di mancata riammissione al lavoro, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina.
- Non è corretto riconoscere automaticamente, per il periodo anteriore alla declaratoria giudiziale, somme parametrate alle retribuzioni come se il danno sorgesse ex se dalla sola illegittimità poi accertata; occorre verificare i presupposti ordinari della mora accipiendi e dell'inadempimento risarcibile.
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