Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22055/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto che aveva ricoperto anche la carica di amministratore della società convenuta ha convenuto la società davanti al Tribunale di Milano chiedendo: 1) l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso dal 1° giugno 2017, con inquadramento nel livello quadro o, in subordine, nel primo livello del CCNL Commercio e pagamento delle differenze retributive e del TFR; 2) l’accertamento dell’illegittimità e/o simulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 2 maggio 2020 e dell’illegittimità del termine apposto, con condanna al risarcimento; 3) l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato nel giugno 2021, con domanda di reintegrazione e risarcimento. Il Tribunale aveva declinato la competenza ritenendo operante una clausola compromissoria statutaria che devolveva agli arbitri le controversie tra società, organo amministrativo e soci. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: violazione dell’art. 29 dello statuto e degli artt. 806 e 409 c.p.c.; inapplicabilità della clausola perché la controversia non riguardava il rapporto societario ma un autonomo rapporto di lavoro subordinato; nullità/inefficacia della clausola perché anteriore all’instaurazione del rapporto lavorativo e quindi non validamente riferibile alle controversie di lavoro; erronea esclusione della subordinazione nonostante le allegazioni svolte in ricorso; violazione degli artt. 2094 c.c. e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, cassato la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva dichiarato la competenza arbitrale e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro. La Corte ha ritenuto che la verifica della competenza debba compiersi sulla base delle sole allegazioni contenute nella domanda introduttiva, senza dare rilievo alle contestazioni del convenuto. Poiché la domanda deduceva un autonomo rapporto di lavoro subordinato parallelo alla carica societaria e la sua illegittima cessazione, la controversia rientrava nell’art. 409 c.p.c.; il rapporto societario costituiva solo un antecedente storico e non la causa petendi della domanda. La clausola compromissoria statutaria, riferita alle controversie nascenti dal contratto sociale, non poteva estendersi a una controversia che aveva come fondamento il rapporto di lavoro e non il contratto societario. Le parti dovranno riassumere il giudizio davanti al tribunale competente, che provvederà anche sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 29 statuto societario

    La clausola deferisce agli arbitri le controversie tra società, organo amministrativo e soci relative all’attuazione e interpretazione dell’atto costitutivo, dello statuto e delle delibere; non si estende a controversie in cui il contratto sociale sia solo presupposto storico e non causa petendi.

  • art. 806 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la devoluzione ad arbitri della controversia; la Corte, in concreto, ha escluso che la fattispecie rientrasse nell’ambito compromettibile della clausola statutaria.

  • art. 409 c.p.c.

    La controversia avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la sua cessazione rientra nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

  • art. 10 c.p.c., comma 1

    La competenza va verificata in limine sulla base della domanda e dei fatti costitutivi allegati.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato autonomo rispetto alla carica sociale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’assunto che le allegazioni svolte nel ricorso descrivevano analiticamente la subordinazione.

  • art. 31, comma 10, L. 183/2010

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le clausole compromissorie in materia di lavoro richiedono una stipulazione successiva all’instaurazione del rapporto; la Corte non fonda però la decisione su tale profilo, avendo escluso l’operatività della clausola per ragioni di causa petendi.

Massime di principio

  • La competenza si determina sulla base della domanda introduttiva e dei fatti costitutivi allegati, senza considerare le mere contestazioni della parte convenuta; il giudice può riqualificare la domanda solo se presenta elementi di ambiguità tali da impedire una diversa soluzione.
  • Una clausola compromissoria statutaria formulata per le controversie derivanti dal contratto sociale si applica alle liti che hanno nel contratto sociale la propria causa petendi, non anche a quelle in cui il contratto sociale costituisca soltanto un antecedente storico della pretesa.
  • La qualità di amministratore o socio non esclude, di per sé, la possibilità che tra le stesse parti intercorra un autonomo rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; la relativa controversia va trattata secondo la disciplina del rapporto dedotto in giudizio e non automaticamente ricondotta al rapporto societario.
  • Nel conflitto tra clausola arbitrale statutaria e domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, occorre distinguere il titolo della pretesa: se la domanda si fonda sul rapporto di lavoro, la competenza appartiene al giudice del lavoro, anche quando il rapporto societario sia connesso alla vicenda fattuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamentoAmministratori
RamiProcesso civileLavoroSocietario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.