Cassazione Civile, Ordinanza n. 30707/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, ha annullato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Napoli per il giudizio di merito. Ha inoltre condannato il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un'ingiunzione di pagamento relativa al canone di fognatura e depurazione delle acque reflue per l'annualità 2001, riferito a un insediamento industriale. La società destinataria dell'ingiunzione, incorporante di altra società, aveva riassunto il giudizio dopo un precedente rinvio disposto dalla Cassazione. In sede di riassunzione e poi in cassazione contestava: 1) la nullità della sentenza d'appello per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, poiché il dispositivo rigettava l'appello nonostante il giudizio fosse stato riassunto dalla contribuente; 2) il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2010, le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue a partire dal 3 ottobre 2000 spettano al giudice ordinario; 3) l'erroneità dell'accertamento sulla sussistenza di un impianto centralizzato di depurazione, fondato secondo la ricorrente su documentazione insufficiente; 4) l'omessa pronuncia sull'erronea individuazione del soggetto passivo e sulla carenza di motivazione dell'atto di ingiunzione quanto ai criteri di quantificazione della tariffa. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo, tra l'altro, che il canone avesse natura tariffaria e che la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, ma aveva anche affermato la presenza di un giudicato implicito sul punto. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della decisione.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, nn. 2, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per asserito contrasto tra dispositivo e motivazione
richiamato in collegamento alla nullità della sentenza
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio
art. 36, comma 2, nn. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al giudizio di rinvio nel processo tributario
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 136 Cost.
richiamato a fondamento del sindacato sulle decisioni della Corte costituzionale
art. 1 l. cost. n. 1/1953
richiamato nel motivo sul difetto di giurisdizione
richiamato nel motivo sul difetto di giurisdizione
richiamati nel motivo sul difetto di giurisdizione
art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui attribuiva al giudice tributario controversie non aventi natura tributaria relative al canone di fognatura e depurazione dal 3 ottobre 2000
art. 102, comma 2, Cost.
parametro costituzionale della declaratoria di illegittimità della norma attributiva di giurisdizione tributaria
disciplinano il canone/tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, qualificato come corrispettivo e non come tributo
art. 3-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005
richiamato come modifica legislativa poi travolta dalla declaratoria di incostituzionalità nella parte incompatibile con la natura non tributaria del canone
richiamato dalla CTR per affermare, erroneamente, la novità dell'eccezione di difetto di giurisdizione nel processo di rinvio
richiamato nel terzo motivo in relazione ai limiti del giudizio di rinvio
richiamato nel terzo motivo in tema di prove e appello nel processo tributario
richiamato quale norma sull'onere della prova in relazione all'accertamento dell'impianto di depurazione
richiamato in relazione all'efficacia probatoria degli atti pubblici
richiamato in relazione all'efficacia probatoria degli atti pubblici
richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata
richiamati in relazione alla contestazione e disconoscimento delle prove documentali
richiamato in tema di presunzioni semplici
richiamato in relazione al giudicato
artt. 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamati in relazione alla valutazione delle prove e alla motivazione della sentenza
art. 11, comma 6, Cost.
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia
richiamato per il difetto di motivazione dell'atto di ingiunzione
richiamato per l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità quando il contenuto decisorio complessivo della sentenza consenta comunque di individuare senza ambiguità il comando giudiziale; in tal caso il vizio può integrare un errore materiale emendabile.
- La giurisdizione sulle controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, per le annualità successive al 3 ottobre 2000, appartiene al giudice ordinario, poiché tale pretesa ha natura di corrispettivo di una prestazione commerciale complessa e non di tributo.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che espunge la giurisdizione tributaria su rapporti non tributari impedisce di fondare un giudicato implicito sul punto quando la questione non era stata ancora definita dalla Corte costituzionale al momento della precedente decisione.
- Quando una questione di giurisdizione risulta assorbente, le ulteriori censure relative al merito della pretesa o alla valutazione delle prove restano assorbite e non richiedono esame.
- Nei casi in cui il giudice si sia pronunciato sulla giurisdizione in senso errato, la cassazione deve dichiarare la giurisdizione del giudice competente e rimettere le parti al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio.
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