Cassazione Civile, Ordinanza n. 24132/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento contributivo relativo all'anno 2008: la Corte d'appello aveva riformato il primo grado e dichiarato l'obbligo di uno studio associato di versare all'INPS i contributi previdenziali dovuti per una collaborazione coordinata e continuativa prestata da una professionista dal 2007 al 2011. La prestazione consisteva in attività di studio e approfondimento legislativo, redazione di pareri, esame di documenti dei clienti, analisi di bilanci e altra documentazione contabile, nonché redazione di bozze di bilanci. Lo studio ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina previdenziale e fiscale per avere la Corte territoriale ritenuto compatibile con l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 la qualificazione come co.co.co. di un'attività rientrante nell'oggetto dell'arte o professione abituale; (2) violazione della medesima disciplina per avere escluso il carattere professionale del praticantato legale svolto dalla collaboratrice, in quanto non riservato agli avvocati; (3) vizio di motivazione per omessa spiegazione sulla riconducibilità del praticantato professionale al lavoro autonomo; (4) violazione delle norme processuali per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della nuova prospettazione in appello circa la non professionalità dell'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, secondo cui l'attività prestata non rientrava tra quelle proprie in via esclusiva dell'avvocato iscritto all'albo o del praticante abilitato al patrocinio. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, perché proprio quell'accertamento di fatto giustificava la qualificazione della prestazione come collaborazione coordinata e continuativa e non come lavoro autonomo. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti processuali necessari a verificare la pretesa novità della questione introdotta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Il rinvio alle disposizioni fiscali richiamate non esclude, in astratto, la possibilità di qualificare come collaborazione coordinata e continuativa, ai fini previdenziali, una prestazione che non sia riconducibile in via esclusiva all'arte o professione abituale del prestatore.
È richiamato come parametro per distinguere il lavoro autonomo/professionale, ma la Corte non entra nel merito del suo significato oltre a rilevare che la doglianza investiva un accertamento di fatto.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. n. 917/1986
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte non ne offre una lettura autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura perché diretta contro l'accertamento fattuale.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Citato dal ricorrente nel primo motivo senza specifica autonoma valutazione di merito da parte della Corte di cassazione.
art. 4, comma 3, d.l. n. 166/1996
Citato dal ricorrente nel primo motivo senza una distinta interpretazione della Corte.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la natura non professionale del praticantato legale; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato per censura di motivazione; la Corte non ravvisa il vizio perché l'accertamento di fatto della sentenza impugnata è sufficiente a sorreggerne la decisione.
Richiamato per omessa motivazione; la censura è respinta perché la motivazione della decisione di merito è ritenuta sufficiente nei suoi presupposti fattuali.
Richiamato per asserita omessa pronuncia sull'eccezione di novità; la Corte non esamina nel merito per difetto di specificità del ricorso.
Richiamato per la dedotta novità della questione in appello; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. sul divieto di nuove domande/eccezioni; la Corte non accede al vaglio per carenza di specificità del ricorso.
Viene applicato il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: senza trascrizione degli atti rilevanti non è possibile valutare la novità della prospettazione né l'omessa pronuncia dedotta.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia previdenziale, la qualificazione di una prestazione come lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa dipende anzitutto dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto e non soltanto dall'astratta riconducibilità dell'attività all'oggetto di una professione.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che la prestazione è personale, continuativa, svolta per un unico committente e senza autonoma organizzazione di mezzi, tale accertamento è in linea di principio idoneo a fondare la qualificazione del rapporto come co.co.co. ai fini contributivi.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una critica diretta a contestare un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia o di novità della questione in appello è inammissibile se il ricorso non riporta gli atti processuali necessari a verificarne la fondatezza, in applicazione del principio di autosufficienza.
- Quando il motivo di ricorso presuppone un accertamento fattuale non scalfito da censure ammissibili, la doglianza sulla motivazione o sulla qualificazione giuridica del rapporto resta infondata.
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