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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24118/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un soggetto aveva agito contro la società presso cui sosteneva di avere lavorato dal marzo 2004 al giugno 2013, affermando di essere stato assunto verbalmente da un familiare della compagine societaria e di essere stato poi verbalmente licenziato da un altro familiare. Chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale e il pagamento di differenze retributive per oltre 554 mila euro. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano rigettato le domande, rilevando che le allegazioni originarie erano troppo generiche e non dimostravano l'eterodirezione, i vincoli di orario/presenza, le direttive ricevute, i controlli o le modalità del licenziamento; inoltre avevano osservato che, trattandosi di prestazioni rese in ambito familiare, operava una presunzione di gratuità superabile solo con prova rigorosa. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 230 bis, 2094, 2095 e 2222 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il rapporto come prestazione familiare gratuita e autonoma; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 183, comma 7, c.p.c., per il mancato espletamento dell'istruttoria richiesta. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto soprattutto sul difetto di allegazioni specifiche in ordine alla subordinazione, e solo in via aggiuntiva aveva richiamato la prestazione in ambito familiare e la necessità di prova rigorosa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della Corte territoriale era sufficientemente esplicitata: aveva spiegato che le prove richieste erano irrilevanti, dato che anche se confermate non avrebbero colmato la genericità delle allegazioni, e aveva inoltre valutato la documentazione prodotta ritenendola non idonea, anche perché alcune e-mail provenivano da una società diversa da quella convenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 230 bis c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come prestazione familiare gratuita.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per sostenere la natura subordinata della prestazione lavorativa.

  • art. 2095 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla subordinazione e sulla qualifica dirigenziale.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per contrapporre il lavoro autonomo alla subordinazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è viziata solo quando manchi l'esplicitazione del percorso logico-giuridico; nel caso concreto il vizio è escluso.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al mancato espletamento dell'istruttoria richiesta.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso che censuri solo un'affermazione resa dal giudice di merito ad abundantiam o come obiter dictum, quando la decisione si fondi invece su una distinta ratio decidendi non aggredita.
  • Quando la domanda riguarda l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente deve allegare in modo specifico gli elementi costitutivi della subordinazione, in particolare eterodirezione, vincoli di orario o presenza, direttive, controlli e modalità dell'esercizio del potere disciplinare o del licenziamento.
  • La genericità delle allegazioni introduttive può essere, da sola, sufficiente a impedire l'accoglimento della domanda, anche se la prova testimoniale offerta fosse confermativa, ove non sia idonea a superare il deficit allegatorio.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice e spiega perché le prove richieste sono irrilevanti o non decisive; il vizio di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste solo in caso di obiettiva mancanza di motivazione.
  • In presenza di prestazioni lavorative rese in ambito familiare può operare una presunzione di gratuità, superabile solo mediante prova rigorosa della subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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