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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da una condanna emessa dal Tribunale nei confronti di un agente assicurativo al pagamento di una somma rilevante, richiesta dalla società assicuratrice a titolo di premi incassati per la stipula e/o il rinnovo di polizze. In appello il convenuto ha dedotto la nullità del giudizio di primo grado sostenendo che l’atto introduttivo non gli fosse stato validamente notificato; la Corte d’appello ha però dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo rituale la notificazione eseguita a mezzo posta ai sensi della l. n. 890/1982, perché l’agente postale aveva rinvenuto una cassetta postale riferibile al destinatario e vi aveva inserito gli avvisi previsti. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 149, 156 e 160 c.p.c. e degli artt. 7 e 8 l. n. 890/1982, assumendo che non vi fosse una vera abitazione al civico indicato, ma solo un cancello con porta carraia priva di cassetta postale; secondo il ricorrente, in tale situazione l’agente postale non poteva validamente depositare l’avviso in una cassetta collocata a un civico diverso e la notificazione doveva considerarsi addirittura inesistente, senza necessità di querela di falso. La resistente ha depositato controricorso oltre il termine di 40 giorni previsto per il giudizio di cassazione introdotto dopo la riforma, con conseguente tardività del controricorso stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tardivo il controricorso della società resistente, precisando che per i ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023 il controricorso va depositato entro 40 giorni, senza sospensione feriale nelle controversie di lavoro, e che le memorie non possono essere riqualificate come controricorso. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso: ha confermato che l’attestazione dell’agente postale circa la presenza di una cassetta nominativa e il deposito degli avvisi fa fede fino a querela di falso; ha inoltre ribadito che la notificazione va letta in chiave funzionale, alla luce di buona fede e solidarietà, e che l’agente postale può individuare all’interno dello stesso stabile un recapito riferibile al destinatario anche se il numero civico indicato non corrisponde all’accesso pedonale. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese per la tardività del controricorso, ma con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente la denuncia in cassazione della violazione di legge, qui invocata per contestare la disciplina della notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notificazione a mezzo posta.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di nullità processuali e raggiungimento dello scopo.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza o nullità della notificazione.

  • artt. 7 e 8 L. n. 890/1982

    disciplinano la notificazione a mezzo posta e il deposito dell'atto in caso di temporanea assenza del destinatario.

  • art. 8, comma 4, L. n. 890/1982

    consente la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito quando il destinatario è temporaneamente assente.

  • art. 45 D.M. 9 aprile 2001

    prescrive che la cassetta postale rechi in modo visibile il nome dell'intestatario.

  • art. 370 c.p.c.

    nel testo riformato impone il deposito del controricorso entro 40 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione.

  • art. 35, comma 5, D.lgs. n. 149/2022

    indicato per delimitare l'efficacia temporale della riforma del capo III del titolo III del libro secondo c.p.c.

  • L. n. 197/2022, comma 380

    richiamata come norma di coordinamento temporale della riforma processuale.

  • art. 148, secondo comma, c.p.c.

    evocato per sottolineare gli obblighi di ricerca del destinatario nell'ambito delle notificazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone, nei presupposti di legge, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per escludere che memorie tardive possano essere qualificate come controricorso se prive dei requisiti del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione dell'agente postale sulle attività compiute e sulla regolarità del deposito fa fede fino a querela di falso, se il destinatario contesta la riferibilità del recapito o la stessa esecuzione degli adempimenti notificatori.
  • La contestazione della riferibilità della cassetta postale o della veridicità delle attestazioni dell'agente postale richiede querela di falso; non è sufficiente una mera deduzione difensiva di irregolarità della notifica.
  • Le norme sulla notificazione devono essere interpretate in modo funzionale, secondo buona fede e solidarietà, privilegiando la finalità di portare l'atto a conoscenza del destinatario rispetto a letture meramente formalistiche.
  • In presenza di un unico stabile con più accessi o numeri civici, la notificazione può ritenersi valida se l'agente postale individua all'interno del complesso un recapito effettivamente riferibile al destinatario e vi deposita gli avvisi previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di cassazione introdotto dopo la riforma, il controricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del ricorso; il deposito tardivo determina la tardività dell'atto e le memorie non possono sostituirlo.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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