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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24109/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice, addetta con mansioni di capotreno, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire un'indennità fissa di euro 2,00 per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno o a terra con previsione di esazione suppletiva, a prescindere dall'effettiva riscossione delle somme, sulla base dell'art. 54.2 lett. a) del contratto collettivo aziendale dell'11.3.2015. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che la clausola riconoscesse l'indennità in relazione alla mera previsione della sanzione/esazione e non solo quando vi fosse l'incasso effettivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che una lettura letterale e sistematica della clausola imponeva di collegare l'indennità all'effettiva riscossione della somma dovuta a titolo di esazione suppletiva, sovrattassa e sanzioni; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 134, 420, 421 e 437 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse escluso l'istruttoria testimoniale e non avesse attivato poteri officiosi per provare la diversa interpretazione della clausola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione della clausola contrattuale rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di violazione dei canoni ermeneutici. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il mancato esercizio dei poteri discrezionali del giudice di ammettere prove o sollecitare produzioni documentali non è sindacabile in cassazione, salvo motivazione palesemente incongrua o contraddittoria, circostanza che nel caso non ricorreva. La sentenza d'appello è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54.2 lett. a) del Contratto Collettivo Aziendale 11.3.2015

    la clausola è stata letta nel senso che l'indennità di euro 2,00 spetta per la regolarizzazione per la quale è prevista una esazione suppletiva, anche senza effettiva riscossione delle somme

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    i canoni ermeneutici negoziali consentono di interpretare la clausola mediante il dato letterale e il coordinamento sistematico delle previsioni contrattuali

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può consistere nella mera proposta di una diversa lettura del contratto rispetto a quella del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale opera solo nei limiti del vigente parametro normativo e non consente una nuova valutazione del contenuto contrattuale

  • art. 2697 c.c.

    la censura sul riparto dell'onere probatorio è stata reputata infondata perché la questione era di interpretazione giuridica della clausola

  • artt. 115, 116, 134, 420, 421 e 437 c.p.c.

    i poteri istruttori del giudice di merito sono discrezionali e il loro mancato esercizio non è in sé sindacabile in cassazione

  • art. 356 c.p.c.

    i provvedimenti istruttori del giudice di appello non sono censurabili in cassazione salvo motivazione palesemente incongrua o contraddittoria

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'interpretazione di un contratto collettivo aziendale è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o del vizio motivazionale consentito; non è ammissibile un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura della clausola.
  • Quando il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale con motivazione coerente, letterale e sistematica, la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella accolta in sentenza.
  • La valutazione sull'opportunità di ammettere prove testimoniali o di attivare poteri istruttori officiosi appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non incongrua o non contraddittoria.
  • Se la controversia riguarda esclusivamente l'esatta portata di una clausola contrattuale, il giudice può ritenere superflua l'istruttoria testimoniale, trattandosi di questione risolvibile con i soli criteri ermeneutici legali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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