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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24119/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a intimazione di pagamento per contributi previdenziali relativi all'anno 2009. La corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito dell'INPS: aveva fissato il dies a quo della prescrizione al 16 giugno 2010, escludendo l'applicabilità della proroga del termine di pagamento prevista per i professionisti soggetti agli studi di settore, poiché il debitore risultava in regime dei minimi; aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione per la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 c.c., art. 2, comma 26, L. 335/1995, art. 18 d.lgs. 241/1997, art. 17 d.P.R. 435/2001 e d.P.C.M. 10 giugno 2010, assumendo che la corte territoriale avesse omesso di considerare lo slittamento del termine di pagamento dei contributi, con conseguente errata individuazione del momento iniziale della prescrizione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso dell'INPS, applicando la scissione soggettiva del termine di notificazione tra notificante e destinatario. Nel merito ha accolto il motivo, richiamando il principio secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e quindi risente dei differimenti normativamente previsti; nel caso concreto, il d.P.C.M. 10 giugno 2010 differiva il termine al 6 luglio 2010, per cui la richiesta INPS del 3 luglio 2015 era idonea a interrompere la prescrizione. La Corte ha inoltre escluso che si fosse formato giudicato sul dies a quo del 16 giugno 2010, chiarendo che il giudicato riguarda la statuizione sulla prescrizione e non le singole affermazioni sui suoi elementi costitutivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va individuata in relazione al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto dei termini di pagamento effettivamente applicabili.

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    È richiamato come base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata.

  • art. 18 d.lgs. 241/1997

    È richiamato nel quadro della disciplina del versamento dei contributi e dei relativi termini.

  • art. 17 d.P.R. 435/2001

    È richiamato quale norma sui termini di pagamento/conferimento rilevanti per il computo della prescrizione.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha disposto un differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.

    È evocato nella massima richiamata dalla Corte per affermare che, quando la prescrizione è in discussione, la corretta individuazione del dies a quo può essere esaminata dal giudice di secondo grado.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento concretamente applicabile, sicché ogni differimento legale o regolamentare del versamento sposta in avanti il dies a quo.
  • Il giudice, nel verificare la prescrizione di un credito contributivo, deve considerare anche le proroghe dei termini di pagamento previste da fonti normative speciali, se riferibili alla posizione del debitore.
  • Il dies a quo della prescrizione non costituisce, di regola, un autonomo capo di sentenza suscettibile di giudicato interno distinto dalla statuizione principale sulla prescrizione; il giudicato investe la decisione sull'estinzione del diritto e non le singole argomentazioni o premesse di fatto giuridicamente rilevanti.
  • La richiesta di pagamento o l'atto interruttivo è tempestivo se interviene prima del compimento del termine prescrizionale calcolato tenendo conto dell'eventuale differimento del termine di versamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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