Cassazione Civile, Ordinanza n. 24121/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di agenzia nel quale l'agente aveva chiesto, in via principale e subordinata, varie somme connesse alla cessazione del rapporto: indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, indennità di mancato preavviso, indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., ulteriori importi per provvigioni, indennità fissa per attività di coordinamento, nonché il risarcimento del danno per la perdita della provvigione minima mensile. La società aveva resistito contestando le pretese e proponendo anche una domanda riconvenzionale di restituzione di somme già corrisposte. La Corte d'appello, riformando in parte le decisioni di primo grado, ha ritenuto legittimo il recesso della preponente per inadempimento dell'agente agli obiettivi di fatturato e alla clausola risolutiva espressa; ha escluso il diritto all'indennità di mancato preavviso; ha negato l'indennità ex art. 1751 c.c. perché non risultavano provati i relativi presupposti e perché la relativa pretesa era decaduta non essendo stata comunicata entro un anno con indicazione del titolo; ha inoltre respinto le domande sul patto di non concorrenza e la domanda restitutoria della società. L'agente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2119 c.c., 1751 c.c. e delle clausole contrattuali sul recesso e sulla clausola risolutiva espressa, oltre a vizi motivazionali sulla giusta causa; 2) violazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 10 AEC industria, sostenendo che il richiamo agli AEC avrebbe dovuto valere anche per i presupposti del diritto all'indennità e non solo per il calcolo; 3) violazione dell'art. 1751, comma 5, c.c., sostenendo che per evitare la decadenza fosse sufficiente manifestare l'intenzione di far valere i propri diritti, senza necessità di indicare analiticamente la singola voce; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di patto di non concorrenza, lamentando che la Corte d'appello avrebbe esteso il proprio esame oltre il devoluto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo motivo, la mancata corretta riconduzione dei vizi a un preciso paradigma dell'art. 360 c.p.c., la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito e l'inammissibilità della deduzione di violazione di clausole di un contratto individuale senza allegazione della violazione dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e carente di specificità e autosufficienza, posto che la Corte d'appello aveva negato l'indennità ex art. 1751 c.c. sia per difetto dei presupposti sia per decadenza. Il terzo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile perché mirava a una diversa lettura degli atti di merito sulla idoneità della comunicazione a impedire la decadenza, questione riservata al giudice di merito. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mancata indicazione del vizio processuale e tentativo di rilettura del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sul recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento di merito
richiamato sia per i presupposti sostanziali dell'indennità di fine rapporto sia per il termine annuale di decadenza; la Corte ribadisce che la pretesa deve essere comunicata con indicazione del titolo entro un anno dalla cessazione del rapporto
menzionato nel riepilogo delle domande e nella CTU disposta in primo grado per l'indennità di mancato preavviso
art. 9 AEC settore industria
richiamato dalla ricorrente per l'indennità di mancato preavviso
art. 10 AEC settore industria del 20 marzo 2002
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alle indennità di cessazione del rapporto e il ruolo degli AEC nel loro fondamento
invocato per denunciare ultrapetizione in relazione al patto di non concorrenza; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso deve indicare con chiarezza il vizio dedotto entro le tassative ipotesi previste
art. 366, comma secondo, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato per il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso
art. 369, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per i requisiti di deposito e specificità degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
menzionato in relazione all'istanza stragiudiziale che, secondo la Corte territoriale, non conteneva la specifica pretesa poi fatta valere
richiamati come canoni ermeneutici che la ricorrente avrebbe dovuto invocare per censurare l'interpretazione delle clausole contrattuali, ma non ha fatto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere immediatamente riconducibile a uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la mera indicazione di formule generiche o cumulative rende il motivo inammissibile.
- La deduzione della violazione di un contratto individuale o di clausole negoziali non è consentita come se si trattasse di violazione di legge; occorre denunciare, in modo specifico, l'erronea applicazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio è riservato al giudice di merito.
- In materia di indennità di fine rapporto dell'agente, il termine annuale di cui all'art. 1751, comma 5, c.c. è evitato solo da una comunicazione che esprima, con sufficiente determinatezza, l'intenzione di far valere una pretesa individuata nel suo titolo.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità autonoma di rationes decidendi, il ricorso deve aggredirle tutte in modo specifico; la mancata censura di una ratio autonoma rende comunque inammissibile il motivo.
- La doglianza di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. richiede specifica indicazione del contenuto delle domande o censure delle parti, non essendo sufficiente l'affermazione generica del travalicamento del devoluto.
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