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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24092/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia tra una società preponente e il suo ex agente. In primo grado l'agente aveva chiesto: accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento della mandante; condannare la società al pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.; dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC; dell'indennità sostitutiva di preavviso; e delle provvigioni asseritamente non corrisposte. La società, in via riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento/il pagamento di una somma per violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale. La Corte d'appello, dopo istruttoria testimoniale e CTU contabile, aveva riformato in parte la decisione di primo grado, riconoscendo all'agente l'indennità ex art. 1751 c.c. e l'indennità di mancato preavviso, confermando in parte la condanna per violazione del patto di non concorrenza ma riducendone l'importo, e respingendo le doglianze sulle provvigioni. Nel ricorso principale la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi in relazione alle modalità di trasmissione degli ordini (sostenendo che i contratti di agenzia prevedessero modalità diverse dal portale telematico e che l'agente avesse usato canali alternativi); 2) nullità del procedimento e violazione degli artt. 2722 e 1742 c.c. per l'ammissione delle prove testimoniali su un preteso patto del dicembre 2009 contrario a contratti successivi e per la necessaria forma scritta ad probationem; 3) omessa motivazione o motivazione apparente sulla scelta del criterio di liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto, lamentando che la Corte non avesse spiegato i presupposti dell'art. 1751 c.c. Nel ricorso incidentale l'agente ha contestato l'applicazione della penale per la violazione del patto di non concorrenza, sostenendo che mancasse il presupposto dell'inadempimento a suo carico e che la clausola penale fosse stata applicata in assenza di adeguato fondamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'agente. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché sollecitavano una rivalutazione del merito e non indicavano correttamente un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha giudicato infondato il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente motivato sulla spettanza dell'indennità ex art. 1751 c.c., valorizzando l'acquisita prova che i clienti fossero stati procurati dall'agente e avessero continuato ad acquistare dopo la cessazione del rapporto. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: la censura sulla clausola penale è stata considerata inammissibile e comunque infondata, poiché non era stato riportato il contenuto della clausola e non risultava accertato che l'obbligo di non concorrenza fosse condizionato al previo pagamento dell'indennità. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge deve essere correttamente sussunta nel vizio dedotto; non può essere usata per proporre una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale va specificamente allegato; nel caso esaminato la Corte ha escluso nullità del procedimento di appello nei termini prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, con onere del ricorrente di indicarlo in modo specifico quanto a esistenza, discussione e decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico e gli atti da cui risulta, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche o assertive.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti è funzionale all'ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; non è apparente quando la Corte di merito spiega i presupposti dell'indennità e richiama gli esiti istruttori.

  • art. 2722 c.c.

    La testimonianza non può avere ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento; tuttavia, nel caso concreto la Corte ha escluso che si trattasse di un patto contrastante con i contratti scritti, trattandosi invece di una direttiva unilaterale della preponente.

  • art. 1742 c.c.

    Il contratto di agenzia deve risultare da forma scritta ad probationem; la censura è stata respinta perché le testimonianze non vertevano su un patto negoziale non documentato ma su una direttiva aziendale e sull'effettiva modalità di inoltro degli ordini.

  • art. 1743 c.c.

    La violazione dell'esclusiva di zona è stata valorizzata dalla Corte di merito come uno degli elementi che hanno sorretto la giusta causa del recesso dell'agente.

  • art. 1748 c.c.

    La Corte d'appello ha escluso il mancato pagamento delle provvigioni e la censura sul punto è stata respinta in sede di legittimità.

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto è riconoscibile quando ricorrano i presupposti normativi, valorizzati nel caso concreto nella prova che l'agente avesse procurato nuovi clienti e che la mandante continuasse a trarre vantaggi dagli affari con tali clienti.

  • art. 1382 c.c.

    La penale per violazione del patto di non concorrenza richiede l'esame del contenuto della clausola e del presupposto dell'inadempimento; la censura è stata respinta anche per difetto di specifica trascrizione della clausola.

  • art. 1460 c.c.

    Il ricorrente incidentale ha evocato, in via difensiva, la logica dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, ma la Corte ha rilevato che non risultava accertata la condizione che subordinasse l'obbligo di non concorrenza al previo pagamento dell'indennità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove.
  • La censura per violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia già accertato i fatti rilevanti sulla base delle prove raccolte.
  • Nel rapporto di agenzia, l'indennità ex art. 1751 c.c. può essere riconosciuta quando sia provato che l'agente abbia procurato nuova clientela e che la preponente continui a trarre vantaggi sostanziali dagli affari con tale clientela dopo la cessazione del rapporto.
  • La motivazione sulla scelta e sulla quantificazione dell'indennità di fine rapporto è sufficiente se dà conto dei presupposti normativi applicati e delle risultanze istruttorie che li sorreggono; non è apparente solo perché il ricorrente ne contesta l'apprezzamento.
  • La prova testimoniale non può introdurre un patto contrario a un documento scritto; ma la regola non opera quando il thema probandum riguarda una direttiva unilaterale della parte o l'effettiva prassi operativa del rapporto, se tali fatti sono stati accertati dal giudice di merito.
  • La clausola penale e le pattuizioni di non concorrenza devono essere esaminate nel loro concreto contenuto contrattuale; in cassazione la censura è inammissibile se non riporta il testo della clausola o se assume presupposti di fatto non accertati in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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