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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01671/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva presentato dichiarazione IVA per l’anno 2008 evidenziando un’eccedenza detraibile; una quota di tale eccedenza era stata utilizzata in compensazione nell’ambito della procedura di IVA di gruppo, previa presentazione di una fideiussione per le compensazioni IVA. Successivamente la società aveva chiesto il rimborso degli oneri sostenuti per la garanzia fideiussoria, ma l’Amministrazione non aveva risposto, determinando un silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo tardiva l’istanza di rimborso, perché proposta oltre due anni dal pagamento dei costi della fideiussione e non dal momento in cui si era verificato il presupposto per la restituzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse spiegato in modo solo apparente il dies a quo del termine biennale; 2) violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere individuato il termine iniziale nella data del pagamento dei costi e non in quella di maturazione del presupposto restitutorio; 3) violazione dell’art. 8, comma 4, l. n. 212/2000, per aver escluso l’applicabilità del diritto al rimborso dei costi della fideiussione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente ma comprensibile nel suo iter logico. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, in mancanza di disciplina speciale, il termine biennale per la domanda di restituzione decorre dal momento in cui si verifica il presupposto per il rimborso, e non dal semplice pagamento della fideiussione; ha inoltre ribadito che l’art. 8, comma 4, l. n. 212/2000 riconosce in via generale il diritto al rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere rimborsi o sospensioni/rateizzazioni tributarie. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura della motivazione apparente, ma la Corte esclude che nel caso concreto ricorra tale vizio.

  • art. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    È evocato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la decisione d’appello sia sorretta da un percorso argomentativo percepibile.

  • art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    La Corte afferma che, ove manchi una disciplina speciale, il termine biennale decorre dal momento in cui si verifica il presupposto sostanziale della restituzione, se successivo al pagamento.

  • art. 8, co. 4, L. n. 212 del 2000

    Ha natura immediatamente precettiva e riconosce un diritto soggettivo perfetto al rimborso del costo delle fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi; si applica in via generale anche alle fideiussioni prestate per rimborsi IVA.

  • art. 2946 c.c.

    Una volta formato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, decorre la prescrizione decennale del diritto.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; perciò il decorso resta sospeso durante il tempo necessario a formare il silenzio-rifiuto.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nel quadro della compensazione/rimborso IVA e della prestazione della garanzia fideiussoria.

  • art. 6, co. 3, D.M. 13 dicembre 1979, n. 896

    Nel regime di IVA di gruppo, la garanzia prestata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale costituisce elemento funzionale alle compensazioni infragruppo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento logico della decisione; non basta la mera non condivisibilità della motivazione o una sintesi argomentativa essenziale ma intellegibile.
  • In mancanza di una disciplina speciale, la domanda di rimborso o restituzione nel processo tributario è soggetta al termine biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che decorre dal pagamento solo se il presupposto restitutorio non sia successivo; se il presupposto si realizza dopo, il termine decorre da quel momento.
  • Per il rimborso dei costi di garanzie fideiussorie richieste in funzione di adempimenti o tutele tributarie, il momento rilevante non è necessariamente quello del pagamento del premio, ma quello in cui il diritto alla restituzione diviene attuale perché cessano le ragioni della garanzia.
  • L’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente attribuisce un diritto generale al rimborso dei costi delle fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi, a tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente.
  • In materia di rimborsi tributari, il termine di prescrizione ordinaria decorre solo dopo la formazione del silenzio-rifiuto, cioè trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza risposta dell’Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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