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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’azienda sanitaria, di somme pretese per prestazioni sanitarie rese da una casa di cura privata accreditata tra il 1994 e il 2000 e successivamente cedute alla ricorrente. La cessionaria ha agito anche nei confronti della Regione Lazio, sostenendo che, in base alla disciplina regionale e al piano di rientro sanitario, fosse quest’ultima il soggetto tenuto al pagamento. In appello la domanda è stata respinta: la Corte ha escluso la legittimazione passiva della Regione per mancata produzione della delibera richiamata; ha ritenuto estinto il debito dell’ASL per avvenuto pagamento/compensazione risultante da ordinativo di pagamento e quietanza; ha negato gli interessi invocati sia ex d.p.r. n. 1063/1962 sia ex d.lgs. n. 231/2002. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione delle norme sulla legittimazione passiva della Regione nel sistema sanitario regionale e sul piano di rientro; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte valorizzato una compensazione non eccepita; violazione dell’art. 1241 c.c. per avere attribuito alle note di credito valore sostanziale di controcredito; erronea interpretazione dell’accordo Regione Lazio-AIOP e della delibera attuativa in tema di interessi moratori; omessa/erronea interpretazione della domanda relativa ai soli interessi non corrisposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la ricorrente non aveva prodotto né specificamente riportato la delibera regionale invocata e che un atto amministrativo non normativo non può essere acquisito d’ufficio dal giudice. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando anche che il giudice di merito aveva correttamente applicato la compensazione impropria, accertando un unico rapporto di dare-avere sulla base dell’ordinativo di pagamento e della quietanza, senza necessità di eccezione di parte. Ha reputato inammissibile il quarto motivo perché l’interpretazione della delibera/accordo regionale è questione di merito e il ricorso non indicava specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per genericità e mancata autosufficienza nella ricostruzione della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro di censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o infondata perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non decisivo; la censura è stata respinta per le ragioni di specificità e prova documentale mancata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare extra-petizione; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito ha applicato la compensazione impropria su un unico rapporto di dare-avere.

  • art. 1241 c.c.

    la Corte ha chiarito la distinzione tra compensazione propria e compensazione impropria, ritenendo che nel caso concreto fosse correttamente utilizzabile quest’ultima senza eccezione di parte.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’interpretazione della delibera/accordo regionale; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per mancata specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 conv. in L. n. 423/1993

    la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nei rapporti con le strutture private convenzionate, l’ente incaricato del pagamento è il soggetto passivo dell’azione di pagamento/pignoramento per le obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 2

    richiamato per inquadrare il sistema sanitario regionale e l’individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni sanitarie.

  • L.R. Lazio n. 18/1994, art. 2, comma 2, lett. c)

    richiamata quale base della designazione regionale del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni sanitarie.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    invocato dalla ricorrente per gli interessi moratori; la Corte ha condiviso la decisione di merito che ha escluso l’applicabilità ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.

  • art. 35 d.p.r. n. 1063/1962

    invocato per la maggiorazione degli interessi; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull’interpretazione dell’atto amministrativo recepito dalla delibera regionale.

  • art. 36 d.p.r. n. 1063/1962

    come sopra, richiamato per la pretesa maggiorazione degli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura su un documento o atto amministrativo non prodotto in atti è inammissibile se la parte non ne allega compiutamente il contenuto e non ne indica specificamente la produzione; il giudice non è tenuto ad acquisirlo d’ufficio quando non si tratti di fonte normativa.
  • La compensazione impropria, quando riguarda poste di dare e avere nascenti da un unico rapporto giuridico, può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale, purché i relativi fatti risultino ritualmente acquisiti al processo.
  • La doglianza di extra-petizione non sussiste se il giudice si limita a qualificare giuridicamente le risultanze istruttorie e ad accertare l’estinzione del credito tramite compensazione impropria all’interno del medesimo rapporto.
  • L’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è questione di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata; il ricorrente deve indicare con precisione quali canoni ermeneutici siano stati violati, non essendo sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: è inammissibile la censura che non trascrive o riassume gli atti e i documenti decisivi, o che non consente alla Corte di verificare immediatamente il fondamento della doglianza.
  • In materia sanitaria, l’individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento delle prestazioni rese da strutture accreditate va compiuta alla luce della disciplina statale e regionale applicabile, con particolare rilievo per gli atti regionali di designazione del soggetto incaricato del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàCompensatio lucri cum damno

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