Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento con riprese a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008. La società aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue doglianze. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello: con il primo motivo ha lamentato motivazione apparente per avere la CTR sostanzialmente riprodotto la motivazione dell'avviso e delle difese dell'Ufficio, senza un effettivo vaglio critico e senza considerare le dichiarazioni del legale rappresentante della società fornitrice; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'erronea valutazione delle prove documentali, sostenendo che la CTR avesse trascurato il contratto di appalto, le schede di incarico e le dichiarazioni confermative dell'esecuzione delle prestazioni rese dal legale rappresentante della controparte commerciale, ritenendo non provata la certezza e inerenza dei costi dedotti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione per relationem della CTR non fosse nulla, perché la riproduzione di atti di parte o dell'Ufficio non è di per sé sintomatica di difetto di imparzialità o di mancanza di motivazione, purché le ragioni della decisione siano comunque riferibili al giudice e risultino chiare e univoche. Ha inoltre affermato che le censure, nella parte in cui contestavano l'omesso esame di documenti e dichiarazioni e la valutazione delle prove, miravano in sostanza a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. La doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. è stata reputata inammissibile perché non indicava l'utilizzo di prove inesistenti o illegali, ma solo una diversa ponderazione del materiale istruttorio. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali sul contenuto della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di norme processuali, miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio sono state ricondotte a un vizio motivazionale non scrutinabile nei termini prospettati.
La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La norma è violata solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non quando sceglie quali prove ritenere più persuasive.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sul contenuto essenziale della sentenza e sulla motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina il contenuto della sentenza tributaria.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando la motivazione manchi in concreto o sia meramente apparente; non lo è se il giudice riproduce anche ampiamente atti di parte o dell'Ufficio, purché le ragioni della decisione siano comunque riconducibili al suo vaglio critico e risultino comprensibili.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie; il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della decisione di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con l'asserita errata valutazione delle prove: essa sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte o illegittimamente acquisite, disattende prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione o prova delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata che esponga gli elementi decisivi posti a fondamento della decisione.
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