Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, quale cessionaria di crediti maturati da una struttura sanitaria equiparata al pubblico, agiva per ottenere il pagamento di oltre 1,9 milioni di euro per prestazioni sanitarie rese e fatturate, chiedendo in principale la condanna della Regione e, in subordine, dell'ASL, o in solido di entrambe. In primo grado il Tribunale aveva condannato la Regione al capitale, ritenendo i pagamenti effettuati al cedente dopo la notifica della cessione inopponibili alla cessionaria e affermando che tali pagamenti dovessero imputarsi al mese di erogazione, non alle prestazioni sanitarie rese quattro mesi prima; aveva invece negato gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 perché il rapporto era sorto prima dell'8 agosto 2002. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) motivazione solo apparente perché la Corte d'appello avrebbe rinviato per relationem al Tribunale senza esaminare le censure sull'imputazione dei pagamenti; (2) violazione dell'art. 1193 c.c. e delle regole di interpretazione degli atti amministrativi, sostenendo che i mandati di pagamento regionali andassero imputati alle prestazioni del mese precedente secondo la disciplina di centralizzazione regionale; (3) nullità per errata valutazione delle prove, per avere attribuito rilievo alla causale dei mandati invece che alla disciplina generale regionale sui pagamenti rateali; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito da un contratto scritto del 26 giugno 2012 relativo alle prestazioni del 2011, ritenuto rilevante per l'applicazione degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione di quel contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di interesse, perché la ricorrente era risultata integralmente vittoriosa sul capitale e chiedeva solo una diversa motivazione sull'imputazione dei pagamenti, senza una concreta utilità giuridica suscettibile di giudicato. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica e per relationem, superava il minimo costituzionale. I motivi secondo e terzo sono stati ulteriormente ritenuti inammissibili perché, sotto la veste di violazione di legge o di nullità, miravano in realtà a rivalutare documenti e prove senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. Anche i motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili: sul vizio di omesso esame operava la preclusione della c.d. doppia conforme, non superata dalla ricorrente, e la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. era in realtà una contestazione della valutazione istruttoria; inoltre mancava autosufficienza quanto alla deduzione e alla rilevanza del contratto del 2012 nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse
L'interesse ad impugnare richiede un'utilità giuridica concreta dall'eventuale accoglimento del gravame; non basta un interesse astratto a una diversa soluzione della questione giuridica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione per relationem è sufficiente se la Corte d'appello esprime sinteticamente le ragioni della condivisione della decisione di primo grado, raggiungendo il minimo costituzionale.
Nel caso concreto la Corte non entra nel merito della corretta imputazione dei pagamenti perché le doglianze sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse e per impropria contestazione della valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non può essere usato per far valere una mera diversa lettura di documenti o una critica alla motivazione che in realtà mira alla rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è inammissibile quando la censura si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale e nell'interpretazione di documenti senza specifica indicazione dei canoni violati.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o viceversa; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
In caso di doppia conforme la censura di cui all'art. 360, n. 5, è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
Ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, restringendone l'ambito applicativo.
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83 del 2012, rendendo operativa la disciplina richiamata sulla doppia conforme.
La sua violazione non deriva da una semplice critica alla valutazione delle prove, ma dall'uso di prove non dedotte, fuori dei limiti legali, o dall'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Nel caso concreto la domanda di interessi di mora secondo tale disciplina è stata esclusa nei gradi di merito perché il rapporto contrattuale era anteriore all'8 agosto 2002; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare esiste solo se dall'accoglimento del gravame può derivare alla parte un'utilità giuridica concreta e apprezzabile; non è sufficiente il mero interesse a ottenere una motivazione diversa a fronte di un esito già integralmente favorevole sul capo sostanziale.
- La motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem alla decisione di primo grado, purché la Corte dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della propria condivisione e raggiunga il minimo costituzionale di motivazione.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa interpretazione di documenti senza indicare in modo specifico quali criteri ermeneutici o regole giuridiche siano stati violati.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche di uso di prove non dedotte, di disapplicazione dei limiti legali di prova o di attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra e non specifica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invoca un documento decisivo, occorre indicare quando e dove esso sia stato dedotto e valorizzato nei gradi di merito, non potendo la rilevanza essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
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