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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01565/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dal pagamento di prestazioni di risonanza magnetica erogate in favore del servizio sanitario nel 2007 e fatturate da una società poi cedente il credito a una factor. In primo grado il tribunale aveva escluso la legittimazione passiva dell’azienda ospedaliera e della regione, condannando solo la ASL al pagamento di una parte del credito con interessi moratori. La corte d’appello, invece, ha ritenuto legittimata passiva anche l’azienda ospedaliera e l’ha condannata al pagamento del residuo importo, oltre agli interessi, dichiarando cessata la materia del contendere per la somma già corrisposta. L’azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di norme sostanziali e processuali per mancata considerazione dell’assenza di un valido titolo contrattuale scritto, che a suo dire impediva di imputarle l’obbligazione di pagamento e gli interessi moratori; ha inoltre denunciato errores in procedendo collegati agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato tardivamente. Applicando il principio secondo cui, nella notifica via PEC, la tempestività richiede la generazione della ricevuta di accettazione entro le 23:59:59 dell’ultimo giorno utile, ha accertato che la prima notifica era stata effettuata alle 00:01 del giorno successivo alla scadenza del termine. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti costituite e disponendo l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta del titolo contrattuale posto a base dell’obbligazione.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del rilievo officioso della invalidità del titolo dedotto.

  • artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923

    Richiamati dalla ricorrente sulla forma e validità degli impegni contrattuali della pubblica amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamati dalla ricorrente nel contestare il fondamento dell’obbligazione di pagamento per prestazioni sanitarie accreditate o convenzionate.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti e dei pagamenti sanitari.

  • artt. 101, comma 2, 112, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per denunciare vizi processuali nella decisione di merito.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamati in relazione alla decorrenza e al regime degli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di corrispettivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la fissazione dell’adunanza camerale.

  • l. n. 53/1994

    Richiamata come base normativa della notificazione a mezzo PEC eseguita dal difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell’importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato via PEC, la tempestività della notificazione si valuta in base alla generazione della ricevuta di accettazione entro le 23:59:59 dell’ultimo giorno utile; se l’accettazione avviene dopo tale momento, la notifica è tardiva.
  • La tardività della notificazione del ricorso determina l’inammissibilità dell’impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
  • Quando l’inammissibilità è causata da tardiva proposizione del ricorso, le censure sostanziali e processuali dedotte restano assorbite.
  • Ai fini della verifica del rispetto del termine di impugnazione, il dato della ricevuta di accettazione/consegna della PEC è decisivo, salvo prova contraria specifica della tempestività dell’invio, che incombe sulla parte che invoca la ritualità della notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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