Cassazione Civile, Ordinanza n. 01570/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo che, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia per violazione dell'art. 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, ha respinto la richiesta di riunione per connessione con altro procedimento pendente davanti allo stesso Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione a una diversa ordinanza ingiunzione per violazione analoga. I ricorrenti hanno dedotto carenza di motivazione ed erroneità del diniego di riunione, sostenendo che vi fossero i presupposti per trattare congiuntamente i due processi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza di riunione tra procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice o a diverse sezioni del medesimo ufficio sia un atto meramente preparatorio e ordinatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza; pertanto non è impugnabile con regolamento di competenza e, in quanto tale, non è neppure ricorribile per cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna in solido, e la Corte ha altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Norma violata secondo l'ordinanza ingiunzione opposta; il contenuto precettivo non è oggetto di interpretazione nel provvedimento di legittimità.
Richiamato per il deposito di memoria della resistente nel procedimento di regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento che accoglie o rigetta una istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse del medesimo ufficio ha natura meramente ordinatoria e preparatoria, senza contenuto decisorio sulla competenza.
- Un provvedimento meramente ordinatorio, finalizzato alla sola progressione del processo, non è impugnabile con il regolamento di competenza.
- La stessa natura ordinatoria del provvedimento di riunione o mancata riunione ne esclude anche l'autonoma impugnabilità con ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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