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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01567/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, quale cessionaria dei crediti maturati da una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni riabilitative rese nel 2009 ai sensi dell'art. 26 L. 833/1978, ha chiesto il pagamento del residuo importo fatturato oltre il tetto di spesa assegnato per quell'anno, invocando in via principale l'inadempimento delle amministrazioni convenute e, in subordine, l'ingiustificato arricchimento. In appello la domanda era stata respinta sul presupposto che il budget sanitario fosse vincolante e che le prestazioni extra budget non fossero remunerabili, nonché sul rilievo che l'arricchimento fosse stato imposto dalla stessa P.A. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul DCA n. 51/2008 e sulla disciplina sanitaria, oltre a omesso esame e vizi motivazionali, sostenendo che il tetto di spesa fosse provvisorio, successivamente rimodulato, e che le contestazioni sul punto non fossero tardive; 2) violazione dell'art. 2041 c.c. e delle norme sull'interpretazione degli atti amministrativi, lamentando il mancato riconoscimento dell'indennizzo per indebito arricchimento; 3) violazione della disciplina sull'accreditamento e sugli interessi moratori, sostenendo che il contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 rendesse applicabile il d.lgs. 231/2002 anche al ritardato pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui, nelle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, non è dovuto alcun corrispettivo per le attività eccedenti il limite di spesa assegnato, perché la struttura privata non ha l'obbligo di erogare prestazioni oltre quelle concordate e l'assetto di finanziamento pubblico impone il rispetto dei tetti di spesa. Ha inoltre escluso il riconoscimento dell'indebito arricchimento in presenza di arricchimento imposto, poiché l'amministrazione aveva già fissato il budget rifiutando le prestazioni extra budget. Quanto agli interessi, ha confermato che il regime di accreditamento provvisorio era anteriore alla disciplina invocata e che, comunque, la censura era generica e non autosufficiente; ha anche rilevato la formazione di una doppia conforme e l'inammissibilità delle doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. e per difetto di specificità.

Norme richiamate

  • art. 26 L. 833/1978

    La prestazione sanitaria oggetto di causa era resa in regime di assistenza riabilitativa accreditata; il pagamento era però subordinato ai limiti di budget pubblico assegnati.

  • DCA n. 51/2008

    Il decreto commissariale di assegnazione del budget per l'anno 2009 è stato ritenuto vincolante ai fini della remunerazione delle prestazioni.

  • D. Lgs. n. 502/1992

    La disciplina dell'accreditamento e dei contratti con la ASL comporta che la struttura privata accetti tariffe, quantità erogabili e limiti di spesa.

  • L. n. 724/1994

    Richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei tetti di spesa sanitaria.

  • art. 12 delle Preleggi

    Richiamato ai fini dell'interpretazione degli atti amministrativi e della disciplina applicabile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dei documenti.

  • artt. 1360 ss. c.c.

    Richiamati in relazione all'interpretazione degli atti e degli effetti del contratto/convenzione.

  • art. 5 L. 2248/1865

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina degli atti amministrativi.

  • artt. 112, 190, 329 e 345 c.p.c.

    Richiamati per dedurre omessa pronuncia, limiti alle produzioni in conclusionali e preclusioni processuali.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura processuale, ma non accolto.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è stata esclusa perché, nel caso di specie, l'arricchimento era imposto dal tetto di spesa fissato dalla P.A.

  • artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori automatici sono stati esclusi per l'inapplicabilità della disciplina al rapporto e per la data anteriore del regime di accreditamento provvisorio.

  • art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992

    Il contratto scritto con la ASL è necessario anche nel regime di accreditamento provvisorio; la ricorrente però non ha indicato la data del contratto, decisiva per la censura.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono state esaminate sotto i profili di violazione di legge e omesso esame, ma in parte ritenute inammissibili.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    È stata applicata la regola dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012

    Richiamato per l'applicabilità della disciplina sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    È stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni sanitarie rese da struttura privata accreditata, il rispetto dei tetti di spesa pubblici è vincolante: le prestazioni eccedenti il budget non danno diritto a corrispettivo se la struttura non era tenuta né autorizzata a superare i limiti concordati.
  • L'azione di indebito arricchimento contro la pubblica amministrazione richiede la prova dell'arricchimento, ma non può essere accolta quando l'arricchimento risulti imposto dalla stessa amministrazione mediante la fissazione del budget o il rifiuto delle prestazioni extra budget.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le censure fondate su omesso esame di fatti decisivi devono essere autosufficienti: occorre riportare in ricorso le difese e gli elementi documentali rilevanti, indicando con precisione la loro decisività.
  • Nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, la struttura privata deve comunque stipulare un contratto scritto con la ASL; tuttavia, per contestare la disciplina applicabile o gli interessi moratori, è necessario indicare con precisione la data e il contenuto del contratto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoMandatoSpese di lite
RamiBancario e finanziarioObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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