Cassazione Civile, Ordinanza n. 01567/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, quale cessionaria dei crediti maturati da una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni riabilitative rese nel 2009 ai sensi dell'art. 26 L. 833/1978, ha chiesto il pagamento del residuo importo fatturato oltre il tetto di spesa assegnato per quell'anno, invocando in via principale l'inadempimento delle amministrazioni convenute e, in subordine, l'ingiustificato arricchimento. In appello la domanda era stata respinta sul presupposto che il budget sanitario fosse vincolante e che le prestazioni extra budget non fossero remunerabili, nonché sul rilievo che l'arricchimento fosse stato imposto dalla stessa P.A. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul DCA n. 51/2008 e sulla disciplina sanitaria, oltre a omesso esame e vizi motivazionali, sostenendo che il tetto di spesa fosse provvisorio, successivamente rimodulato, e che le contestazioni sul punto non fossero tardive; 2) violazione dell'art. 2041 c.c. e delle norme sull'interpretazione degli atti amministrativi, lamentando il mancato riconoscimento dell'indennizzo per indebito arricchimento; 3) violazione della disciplina sull'accreditamento e sugli interessi moratori, sostenendo che il contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 rendesse applicabile il d.lgs. 231/2002 anche al ritardato pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui, nelle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, non è dovuto alcun corrispettivo per le attività eccedenti il limite di spesa assegnato, perché la struttura privata non ha l'obbligo di erogare prestazioni oltre quelle concordate e l'assetto di finanziamento pubblico impone il rispetto dei tetti di spesa. Ha inoltre escluso il riconoscimento dell'indebito arricchimento in presenza di arricchimento imposto, poiché l'amministrazione aveva già fissato il budget rifiutando le prestazioni extra budget. Quanto agli interessi, ha confermato che il regime di accreditamento provvisorio era anteriore alla disciplina invocata e che, comunque, la censura era generica e non autosufficiente; ha anche rilevato la formazione di una doppia conforme e l'inammissibilità delle doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. e per difetto di specificità.
Norme richiamate
art. 26 L. 833/1978
La prestazione sanitaria oggetto di causa era resa in regime di assistenza riabilitativa accreditata; il pagamento era però subordinato ai limiti di budget pubblico assegnati.
DCA n. 51/2008
Il decreto commissariale di assegnazione del budget per l'anno 2009 è stato ritenuto vincolante ai fini della remunerazione delle prestazioni.
D. Lgs. n. 502/1992
La disciplina dell'accreditamento e dei contratti con la ASL comporta che la struttura privata accetti tariffe, quantità erogabili e limiti di spesa.
L. n. 724/1994
Richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei tetti di spesa sanitaria.
art. 12 delle Preleggi
Richiamato ai fini dell'interpretazione degli atti amministrativi e della disciplina applicabile.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dei documenti.
artt. 1360 ss. c.c.
Richiamati in relazione all'interpretazione degli atti e degli effetti del contratto/convenzione.
art. 5 L. 2248/1865
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina degli atti amministrativi.
artt. 112, 190, 329 e 345 c.p.c.
Richiamati per dedurre omessa pronuncia, limiti alle produzioni in conclusionali e preclusioni processuali.
art. 295 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura processuale, ma non accolto.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è stata esclusa perché, nel caso di specie, l'arricchimento era imposto dal tetto di spesa fissato dalla P.A.
artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori automatici sono stati esclusi per l'inapplicabilità della disciplina al rapporto e per la data anteriore del regime di accreditamento provvisorio.
art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992
Il contratto scritto con la ASL è necessario anche nel regime di accreditamento provvisorio; la ricorrente però non ha indicato la data del contratto, decisiva per la censura.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le doglianze sono state esaminate sotto i profili di violazione di legge e omesso esame, ma in parte ritenute inammissibili.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
È stata applicata la regola dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 54, commi 2 e 3, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012
Richiamato per l'applicabilità della disciplina sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
È stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle prestazioni sanitarie rese da struttura privata accreditata, il rispetto dei tetti di spesa pubblici è vincolante: le prestazioni eccedenti il budget non danno diritto a corrispettivo se la struttura non era tenuta né autorizzata a superare i limiti concordati.
- L'azione di indebito arricchimento contro la pubblica amministrazione richiede la prova dell'arricchimento, ma non può essere accolta quando l'arricchimento risulti imposto dalla stessa amministrazione mediante la fissazione del budget o il rifiuto delle prestazioni extra budget.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure fondate su omesso esame di fatti decisivi devono essere autosufficienti: occorre riportare in ricorso le difese e gli elementi documentali rilevanti, indicando con precisione la loro decisività.
- Nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, la struttura privata deve comunque stipulare un contratto scritto con la ASL; tuttavia, per contestare la disciplina applicabile o gli interessi moratori, è necessario indicare con precisione la data e il contenuto del contratto rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01565/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01570/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01575/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →