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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19430/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un’istanza di rimborso presentata da una società per ottenere il 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda riconoscendo il rimborso anche degli interessi; la Commissione tributaria regionale aveva invece limitato il rimborso ai soli tributi IRPEG e ILOR. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione del quantum e mancata prova del pagamento delle somme richieste a rimborso; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e della disciplina UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che la contribuente non avesse dimostrato il rispetto delle condizioni per applicare il regime de minimis; 3) violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, per avere il giudice di merito riconosciuto direttamente il diritto al rimborso senza considerare che l’entità della somma dovuta avrebbe dovuto essere determinata dall’Ufficio Rimborsi dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introdotto per la prima volta in cassazione e comunque non autosufficiente, non essendo stato riportato il contenuto dell’istanza di rimborso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che il regime de minimis non era applicabile nel caso concreto, poiché la società svolgeva attività d’impresa e l’importo complessivo del rimborso richiesto e riconosciuto (€ 1.000.477,73) superava ampiamente il limite massimo degli aiuti de minimis. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., è stato rigettato l’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in cassazione.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne entrasse nel merito per la declaratoria di inammissibilità del motivo stesso.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel contesto dell’istanza di rimborso e del termine per proporla; la Corte ha ricordato che l’istanza va presentata ai sensi di tale norma.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che, per invocare il regime de minimis, il contribuente deve fornire la prova dei presupposti applicativi, inclusa la soglia massima totale dell’aiuto nel triennio.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    È la norma che prevedeva il beneficio fiscale del 90% per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ne ha escluso l’applicazione ai contribuenti esercenti attività d’impresa, salvo compatibilità con il diritto UE.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    La Corte ha interpretato la norma come riconoscente il diritto al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma, ma con sospensione per le imprese nelle more della verifica di compatibilità con l’ordinamento UE e con necessità di rispettare i limiti e le condizioni applicabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per i motivi di violazione di legge oggetto del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per il vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato quale base della disciplina sugli aiuti di Stato e del regime de minimis.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    La Corte ha valorizzato la decisione della Commissione europea che ha qualificato le misure fiscali come aiuti di Stato incompatibili adottati in violazione dell’obbligo di notifica e sospensione.

  • art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE

    Richiamato quale possibile base di compatibilità per gli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, purché sia dimostrato un nesso chiaro e diretto e sia evitata la sovracompensazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    € 200.000,00 nel triennio

    È stato richiamato come regolamento de minimis; la Corte ha precisato che non basta che il singolo rimborso richiesto sia sotto soglia, ma occorre che il totale degli aiuti nel periodo di tre anni resti entro il limite massimo.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    Richiamato dal ricorrente tra le norme UE sul de minimis, senza autonoma valorizzazione nella motivazione decisoria.

  • Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final

    È stata considerata vincolante per il giudice nazionale; la Corte ha dato atto che ha qualificato le agevolazioni fiscali come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, salvo le condizioni di compatibilità specificamente indicate.

  • IV direttiva n. 77/388/CEE

    Richiamata nel ricorso, senza incidere sulla ratio decidendi espressa dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in via subordinata nel secondo motivo, senza autonoma incidenza decisoria.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in via subordinata nel secondo motivo, senza autonoma incidenza decisoria.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti colpiti da eventi calamitosi, la spettanza del rimborso a imprese già contribuente è subordinata alla compatibilità della misura con il diritto dell’Unione europea; in presenza di aiuto di Stato, il giudice nazionale deve applicare la disciplina UE e, se necessario, disapplicare la norma interna incompatibile.
  • Il regime de minimis non può essere invocato sulla base del solo importo del singolo rimborso richiesto: occorre provare che l’ammontare complessivo degli aiuti concessi al beneficiario nel triennio non superi la soglia massima prevista dalla normativa europea.
  • Quando il beneficio fiscale è richiesto da un’impresa, deve essere verificata anche l’assenza di sovracompensazione rispetto al danno effettivamente subito, con eventuale scorporo di altri ristori o aiuti già percepiti.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non trattate nei gradi di merito; inoltre, il ricorso deve essere autosufficiente e riportare gli atti rilevanti necessari al controllo della censura.
  • Se la soluzione della controversia dipende solo dall’applicazione dei principi di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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