Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30059/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento induttivo emesso per IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2010, conseguente a verifica fiscale e processo verbale di constatazione che avevano rilevato irregolarità contabili nella quantità e nella valorizzazione delle rimanenze di magazzino. La società contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il gravame dell'Ufficio era stato respinto in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 15, comma 2, e 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 1 d.P.R. n. 570/1996, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la gravità delle irregolarità contabili e quindi la legittimità dell'accertamento induttivo; in particolare, lamentava la mancata esibizione di un prospetto utilizzato per determinare il prezzo unitario delle giacenze, l'esistenza di ulteriori incongruenze gravi e ingiustificate e l'utilizzabilità, da parte dell'Ufficio, di presunzioni e studi di settore. La società ha resistito con controricorso ed eccepito sia la tardività del ricorso sia la sua inammissibilità per difetto di specificità e per mancato attacco di una delle rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 anche a favore dell'Amministrazione, poiché la norma riguarda oggettivamente i termini di impugnazione e non distingue tra le parti. Tuttavia ha ritenuto il motivo dell'Agenzia inammissibile, in parte per difetto di specificità e in parte perché non colpiva entrambe le rationes decidendi della sentenza di merito. In particolare, la Corte ha osservato che la censura era generica quanto alle asserite ulteriori irregolarità e alla pretesa inutilizzabilità documentale ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, e che comunque la decisione di merito si fondava anche su un autonomo accertamento di fatto circa l'inservibilità/invendibilità del materiale mancante dal magazzino, accertamento non censurato con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 poiché la soccombente era un'amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione era richiamato dalla controricorrente per eccepire la tardività, ma la Corte ha ritenuto operante la sospensione speciale dei termini.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione si applica in base al dato oggettivo della norma e non è limitata ai soli ricorsi del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 15, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dall'Agenzia come norma violata in relazione all'accertamento fiscale; la Corte non ne ha affrontato il merito, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento induttivo e quale norma asseritamente mal applicata dal giudice di merito.

  • art. 55, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base dell'accertamento induttivo ai fini IVA; la Corte non ha statuito sul merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1 d.P.R. n. 570/1996

    richiamato nel motivo dell'Ufficio quale ulteriore norma violata, senza autonoma disamina di merito.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    l'omessa esibizione documentale in sede amministrativa comporta inutilizzabilità della successiva produzione solo se vi sia specifico invito all'esibizione e avvertimento sulle conseguenze, la cui prova incombe sull'Amministrazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il Collegio ha potuto definire la causa in camera di consiglio anche discostandosi dalla proposta del relatore.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per spiegare quando la causa debba essere rinviata alla pubblica udienza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura relativa all'accertamento fattuale sul carattere invendibile del materiale avrebbe richiesto questo vizio, non dedotto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per il limite ulteriore del controllo di legittimità in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario colpire in modo specifico e puntuale tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione impugnata; la mancata censura anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La doglianza per violazione di legge non può essere formulata in modo generico: l'impugnante deve indicare con precisione quali fatti, quali irregolarità e quali passaggi della decisione siano erronei, altrimenti il motivo difetta di specificità.
  • In materia di accertamento tributario, la preclusione alla produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se l'Ufficio prova di aver formulato un invito specifico e puntuale, accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione.
  • La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista da una norma fiscale si applica secondo l'oggetto dei termini richiamati dalla disposizione e non in base alla qualità soggettiva della parte che li deve rispettare.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito, se non censurato nei limiti consentiti dal vizio motivazionale, resta insindacabile in cassazione; non può essere aggirato con una deduzione solo formalmente di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.