Cassazione Civile, Sentenza n. 5328/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'accoglimento del ricorso di Fored Bio avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia/Ag. Entrate. I ricorsi per cassazione contestavano, in varie censure, la validità della notificazione della cartella (spedizione della raccomandata, deposito presso la casa comunale), la necessità di notificare anche l'avviso di accertamento alla società contribuente (rilevanza degli artt. 173 TUIR, 2506-bis/quinquies civ. ecc.), e la sanatoria del vizio tramite l'impugnazione della cartella.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e ha dichiarato l'estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere: la contribuente Fored Bio ha infatti aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. in L. n. 225/2016) e ha versato l'intero importo dovuto, estinguendo il credito azionato. Perciò il giudizio è estinto; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. La declaratoria di estinzione esclude inoltre l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del DPR n. 115/2002 relativo all'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22.10.2016, n. 193, conv. in L. 1.12.2016, n. 225
Norma della definizione agevolata: l'adesione e il pagamento ai sensi di tale disposizione costituiscono causa di estinzione della controversia tributaria pendente, ove estinto il debito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
Richiamato come criterio per le censure di cassazione (omesso esame di fatto decisivo; violazione di norme processuali e di diritto sostanziale).
art. 173, commi 12 e 13 TUIR
Contestata interpretazione sulla necessità di notificare l'avviso di accertamento anche alla società; la CTR aveva ritenuto che l'avviso dovesse essere notificato alla società, questione sollevata in cassazione.
artt. 140, 145 cod. proc. civ.; artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
artt. 140, 145 c.p.c.; artt. 19, 21 d.lgs. 546/1992
Richiamati dalle doglianze sulla validità della notificazione della cartella esattoriale e sulle modalità di notifica previste dal processo tributario e dal codice di procedura civile.
Invocato in relazione all'eventuale sanatoria dei vizi di notificazione mediante successiva impugnazione o comportamento della parte.
artt. 2506-bis, 2506-quater c.c.; art. 1292 c.c.
artt. 2506-bis, 2506-quater c.c.; art. 1292 c.c.
Norme societarie e di esecuzione civile richiamate a supporto delle argomentazioni sulla notificazione agli organi sociali o alla società stessa in liquidazione.
artt. 14, 17, 25 DPR n. 602/1973
artt. 14, 17, 25 DPR n. 602/1973
Richiamati in relazione alle regole di notifica degli atti tributari e alle conseguenze della loro eventuale irregolarità.
art. 46 d.lgs. 31.12.1992, n. 546
art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Dispone che, in caso di estinzione del giudizio per definizione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1‑quater DPR n. 115/2002
Norma sul contributo unificato aggiuntivo per la parte impugnante non vittoriosa: la Corte ha ritenuto che, con la declaratoria di estinzione del giudizio per pagamento/definizione, tale disposizione non sia applicabile.
art. 23, comma 8‑bis, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
art. 23, comma 8‑bis d.l. n. 137/2020
Richiamato solo in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza pubblica (procedure telematiche introdotte in periodo emergenziale).
Massime di principio
- La presentazione di domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale del debito costituiscono causa di estinzione della controversia tributaria pendente; il giudizio va quindi dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le questioni di merito sul vizio o sulla validità della notificazione restano surrogate dall'effetto estintivo del pagamento: il processo termina senza decisione sulle censure sostanziali.
- Le spese del giudizio, in caso di estinzione per definizione agevolata, restano a carico della parte che le ha anticipate (art.46, comma 3, d.lgs. n.546/1992).
- La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione esclude l'applicazione delle sanzioni processuali previste per l'appellante non vittorioso (es. obbligo di versamento aggiuntivo previsto dall'art.13, comma 1‑quater del DPR n.115/2002).
- Sulle questioni di notificazione (deposito in casa comunale, raccomandata, notificazione agli organi sociali), occorre sempre un idoneo e specifico elemento probatorio: se la controversia non viene estinta per pagamento, il giudice valuterà la regolarità delle notifiche in base alla prova documentale e alla normativa processuale e tributaria applicabile.
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