Cassazione Civile, Sentenza n. 5354/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di assegnazione in procedura di espropriazione presso terzi di crediti vantati dal debitore esecutato, a seguito di dichiarazione negativa dei terzi pignorati. Successivamente ricorso per cassazione e, dopo dichiarazione di improcedibilità del ricorso per carenza di documentazione di notifica telematica conforme, istanza di revocazione fondata su un presunto errore di fatto circa il deposito della relazione di notifica asseverata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di revocazione. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l'onere di deposito, nei termini di legge, almeno della copia informe della relazione di notificazione telematica unitamente alla P.E.C. di ricezione; il successivo deposito con asseverazione non colmava la mancata produzione tempestiva. L'errore di fatto denunciato non è stato ritenuto essenziale e decisivo. Sono state respinte anche le eccezioni sul mancato uso della firma digitale nei controricorsi, precisando che la copia telematica di un atto analogico munita di attestazione di conformità non richiede firma digitale. Spese e contributo unificato ulteriori sono state liquidate a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi: il motivo originario dell'opposizione è riferito a detta disposizione quale titolo procedurale dell'impugnazione innanzi al tribunale.
Termini e modalità di deposito della relazione di notificazione per ricorso per cassazione
richiamo giurisprudenziale a Cass. Sez. U. n. 8312 del 2019 e Cass. n. 19695 del 2019
Per la procedibilità del ricorso in Cassazione, quando la notificazione della sentenza è avvenuta telematicamente e una controparte è soltanto intimata, va depositata entro 20 giorni almeno la copia semplice della relazione di notificazione unitamente alla P.E.C. di ricezione; l'asseverazione di conformità all'originale può essere depositata successivamente, entro l'adunanza in camera di consiglio.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 12916/2020
ordinanza 26 giugno 2020 n. 12916
La Corte aveva precedentemente dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale per carenza dell'attestazione di conformità della relazione di notifica telematica, elemento necessario per la regolarità procedurale.
Giurisprudenza su irrelevance dell'errore non decisivo
Un errore di fatto lamentato nel ricorso per revocazione non è idoneo a fondare la revocazione se l'errore non è essenziale e decisivo, cioè se la decisione non sarebbe potuta essere diversa in sua assenza.
Firma digitale e attestazione di conformità
La copia digitale di un atto analogico, riprodotta per la notificazione telematica e munita dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori; il formato del file (.pdf vs .p7m) non inficia la validità quando è presente l'attestazione.
Art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
art. 23, comma 8-bis d.l. n.137/2020; art.16, comma 1 d.l. n.228/2021
Disposizioni emergenziali che hanno consentito alla Corte di procedere in camera di consiglio senza l'intervento del P.M. e dei difensori per il periodo indicato; qui richiamate per motivi formali di procedimento.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (conv. da L. 228/2012 art.1 comma17)
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 L. n.228/2012
Stabilisce l'obbligo, quando il ricorso è proposto successivamente al termine indicato, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo.
Massime di principio
- Per i ricorsi in Cassazione, quando la notificazione impugnata è avvenuta telematicamente, è fondamentale depositare entro 20 giorni dalla notificazione almeno la copia semplice della relazione di notifica insieme alla P.E.C. di ricezione; l'asseverazione di conformità può essere depositata successivamente ma non supplisce al mancato deposito iniziale.
- Un vizio formale relativo al mancato deposito tempestivo della documentazione di notifica è idoneo a determinare l'improcedibilità del ricorso; la revocazione per presunto errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è essenziale e decisivo (cioè avrebbe mutato l'esito).
- La copia telematica di un atto analogico è valida se accompagnata dall'attestazione di conformità: in tal caso non è necessaria la firma digitale del difensore sulla copia telematica, e il formato del file non è decisivo.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese di lite e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002, come modificato dalla L. n.228/2012.
- Prima di proporre revocazione o ulteriori impugnazioni, verificare e conservare la piena documentazione delle notifiche telematiche (relazioni, PEC, attestazioni di conformità e date di deposito) per poter dimostrare l'ottemperanza ai termini procedurali.
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