Cassazione Civile, Sentenza n. 5310/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contenzioso relativo alla qualificazione di aree litoranee in Comune di Termoli (zone Rio Vivo, fra fiume Biferno e torrenti) come demanio marittimo versus patrimonio/demanio "Antico" o patrimonio disponibile dello Stato. I privati avevano occupato ed in molti casi edificato sui suoli; lo Stato chiedeva rilascio, demolizione e indennità di occupazione richiamando la delimitazione del demanio del 19/3/1912. Questioni processuali connesse: mutatio libelli dopo riassunzione, querela di falso di planimetrie (linea blu del 1983), usucapione, rilevanza e immediata applicabilità dell'art. 6 co. 2‑bis d.l. 80/2004 (conv. L.140/2004) come modificato (L.205/2017) che retroagisce e rimette la delimitazione alla linea desumibile dalle risultanze catastali; questioni di litisconsorzio (coeredi non evocati in appello), incidenza di giudicati penali invocati come prova esterna e determinazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in larga parte ritenuto fondati i ricorsi diretti a censurare la valutazione dell'appello in ordine all'incidenza dell'art. 6 co. 2‑bis d.l. 80/2004 conv. L.140/2004 (come modificato), affermandone l'efficacia immediata e retroattiva nel ridefinire la fascia demaniale marittima sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ne è conseguita la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (n. 21/2021) con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione perché: (i) riesamini la natura demaniale o meno delle particelle alla luce della immediata portata della novella e della retroazione ai fini anche della determinazione degli indennizzi; (ii) provveda sulle omissioni di decisione segnalate (es. mancata pronuncia sulla legittimazione di taluni soggetti, omissione in ordine alla evocazione in appello di litisconsorti necessari per le particelle di Granito, omissione di risposta su questioni oggetto di specifico gravame). Sono invece rigettati alcuni motivi che si fondavano su errate asserzioni (es.: richiesta estromissione eredi ritenuta infondata alla luce della pendenza originaria del giudizio dal 1981). La Corte ha inoltre precisato che l'intervento amministrativo dell'Agenzia del Demanio e del MIT ha valore di attuazione/accertamento materiale e non condiziona la efficacia retroattiva della norma; ha escluso efficacia vincolante del giudicato penale non accompagnato dalla costituzione di parte civile; ha ribadito l'impossibilità dell'usucapione sul demanio marittimo. Conseguenza pratica: rinvio per nuovo esame con applicazione dell'art. 6 co. 2‑bis come norma di declassificazione retroattiva basata su emergenze catastali.
Norme richiamate
art. 6 co. 2‑bis d.l. 29 marzo 2004 n. 80 (conv. L. 140/2004) modificato dall'art. 1 co. 907 L. 205/2017
2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
La Corte interpreta la norma come atto di declassificazione ex lege con efficacia immediata e retroattiva: la delimitazione basata su risultanze catastali produce effetto di cessazione della demanialità sin dalla data catastale indicata; l'intervento amministrativo delegato ha funzione attuativa/di accertamento materiale, non costitutiva
art. 35 cod. nav. (Codice della Navigazione)
Sottolinea che la sdemanializzazione del demanio marittimo non può avvenire tacitamente e richiede provvedimento formale; ma la Corte distingue la sdemanializzazione legislativa (art.6 co.2-bis) che è atto costitutivo tramite legge
artt. 822 c.c. e 28 cod. nav.
Definiscono i criteri della demanialità marittima; la Corte ribadisce che la demanialità consegue dalla legge e l'accertamento dei confini è merito del giudice ordinario ove si contesti la titolarità
art. 32 cod. nav.
L'atto di delimitazione amministrativa previsto dall'art. 32 ha funzione di accertamento dei confini; non è strumento per creare discrezionalità sulla titolarità dominicale e la sua contestazione compete al giudice ordinario
art. 823 c.c.
Richiamato in relazione all'insusseguibilità all'usucapione dei beni demaniali: beni demaniali sono insuscettibili di acquisto da parte di privati salvo provvedimento di sdemanializzazione
art. 936 c.c.
Richiamato in relazione alle domande volte al riconoscimento di diritti reali (usucapione) su beni del patrimonio disponibile; la Corte osserva che l'usucapione è inapplicabile ai beni demaniali marittimi
art. 8 L. 400/1993
Norma sul calcolo degli indennizzi che il Tribunale avrebbe applicato correttamente, secondo la Corte d'appello; citata nella materia del quantum dell'indennizzo per occupazione
disposizioni processuali (artt. 111, 112, 132 c.p.c.; art. 354 c.p.c.; art. 335 c.p.c.)
Rilevanza procedurale: Cassazione ha esaminato omissioni e questioni di litisconsorzio, riunione dei ricorsi e dovere di decidere su tutti i motivi rilevanti; ha disposto rinvii dove era mancata integrazione del contraddittorio
art. 654 e 652 c.p.p.
Richiamati in relazione alla pretesa efficacia di giudicato penale come prova esterna nel civile; la Corte ha escluso efficacia esterna quando non vi è stata costituzione di parte civile
art. 56 DPR 616/1977
Richiamato per chiarire che Regione e Comune sono delegati alla gestione amministrativa delle funzioni litoranee ma non titolari della proprietà, quindi la loro mancata evocazione non era rilevante per la definizione della proprietà demaniale
Massime di principio
- La qualificazione dei suoli come demanio marittimo discende dalla legge e può essere modificata per legge con efficacia retroattiva: se la norma rinvia a elementi oggettivi (es. risultanze catastali) la sua efficacia è immediata e non subordinata ad un successivo atto amministrativo costitutivo
- L'atto amministrativo di delimitazione (art. 32 cod. nav.) ha natura di accertamento materiale dei confini: la sua impugnazione e la verifica della demanialità rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
- La sdemanializzazione tacita del demanio marittimo è esclusa: la cessazione della demanialità richiede atto formale o norma che abbia valenza costitutiva (anche legislativa), non atti di fatto o comportamenti privati
- Le risultanze catastali possono avere rilievo determinante per la determinazione del regime dominicale se la legge così dispone; la retroattività incide anche sulla determinazione dell'indennità per occupazione
- In sede civile non è acquisibile la proprietà di un bene demaniale per usucapione; la pretesa usucapione su demanio marittimo è inammissibile
- Questioni processuali: occorre curare l'invocazione e l'evocazione di tutti i litisconsorti necessari (soprattutto per domande demolitorie su bene comune) e proporre tempestivamente e specificamente querela di falso su planimetrie se rilevante; omissioni di pronuncia su specifici motivi configurano vizio correggibile in Cassazione
- Un giudicato penale favorevole non ha automaticamente efficacia esterna nel processo civile se le amministrazioni statali non si sono costituite come parte civile nel procedimento penale
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