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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29332/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento di alcune unità immobiliari, attribuendo la categoria A/10 in luogo di quella dichiarata dal contribuente con DOCFA come C/2, in relazione a locali già destinati ad uffici. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo che i locali, aventi altezza di circa m 2,30, non potessero essere classificati come uffici perché privi dell'altezza minima richiesta dalla disciplina urbanistica per tale destinazione. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che la disciplina catastale è autonoma rispetto a quella urbanistica e che la classificazione doveva fondarsi sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, non sull'uso concreto o su regolamenti locali; con il secondo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per omessa/insufficiente valutazione delle prove, assumendo che i giudici di merito avessero trascurato la documentazione e la stima comparativa che avrebbero dimostrato la correttezza della rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'attribuzione della rendita catastale inerisce al bene in senso reale e deve essere compiuta secondo le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale e produttiva dell'immobile, valutata in termini di potenzialità d'uso e non di impiego concreto; tale potenzialità, però, deve essere compatibile con la disciplina urbanistica. Poiché i giudici di merito avevano accertato che i locali erano privi delle altezze minime rilevanti per l'agibilità e quindi non potenzialmente destinabili a ufficio, la decisione era conforme a diritto. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la sentenza impugnata aveva effettivamente dato conto delle ragioni della decisione e, comunque, la censura sulle prove e sulla stima comparativa non era decisiva rispetto al diverso profilo della conformità urbanistica. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione. È stato inoltre escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato, in quanto amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre un vizio di valutazione delle prove, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria, senza successo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi processuali, ma la sentenza è ritenuta motivata.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria, ma non ritenuto violato.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e 62

    Le norme sul classamento catastale sono lette nel senso che la rendita va attribuita in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive del bene.

  • d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei criteri di classamento catastale.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 24 e ss.

    Richiamati come disciplina dell'agibilità e delle altezze minime incidenti sulla destinazione funzionale dell'immobile.

  • d.m. 5 luglio 1975

    Richiamato come fonte sulle altezze minime per i locali destinati ad ufficio.

  • r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 218

    Richiamato quale base della disciplina sanitaria/igienica relativa ai requisiti dei locali.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 63 e ss.

    Richiamato quale disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui requisiti dei locali.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Allegato 4

    Richiamato per i requisiti dei luoghi di lavoro e, in particolare, dei locali con destinazione ufficio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato nei confronti di un'amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • L'attribuzione della rendita catastale deve essere effettuata in base alle caratteristiche oggettive dell'immobile e alla sua destinazione funzionale e produttiva, valutata secondo le concrete potenzialità d'uso e non secondo il mero utilizzo di fatto.
  • La destinazione catastale di un bene non può essere affermata in contrasto con la disciplina urbanistica e con i requisiti legali di agibilità e idoneità funzionale del locale.
  • Quando la pretesa erariale presuppone una diversa classificazione catastale, il giudizio deve verificare se le caratteristiche strutturali dell'immobile ne consentano, in modo oggettivo, la destinazione economico-funzionale propria della categoria attribuita.
  • Una censura di omesso esame delle prove non è decisiva se le risultanze invocate attengono a un profilo non dirimente rispetto alla ratio decidendi, fondata su un diverso e autonomo accertamento in punto di conformità urbanistica e idoneità funzionale del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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