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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35257/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2011. L'accertamento recuperava a tassazione quote di ammortamento dell'avviamento: da un lato, l'avviamento trasferito alla società incorporante a seguito di una fusione, ritenuto indeducibile; dall'altro, l'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo di fusione, anch'esso ritenuto indeducibile. Con l'unico motivo il ricorso denunciava falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 7 d.P.R. n. 917/1985, sostenendo che la CTR avesse errato nell'accogliere l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo con riguardo al secondo rilievo, perché il termine decadenziale avrebbe dovuto essere valutato anno per anno in base al principio di autonomia dei periodi d'imposta, e non sulla base dell'annualità in cui il componente pluriennale era sorto o stato iscritto per la prima volta in bilancio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata nella parte relativa al secondo rilievo. Ha ritenuto fondato il motivo perché la questione della decadenza in presenza di un componente di reddito ad efficacia pluriennale, contestato non per il singolo rateo ma per il fatto generatore e il presupposto costitutivo, è stata risolta dalle Sezioni Unite nel senso che il termine per l'accertamento decorre dalla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo dedotto, e non da quella in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta. La causa è stata quindi rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, con rimessione al giudice del rinvio delle questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il termine di decadenza va valutato, per i componenti pluriennali contestati quanto al fatto generatore, con riferimento alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo dedotto.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel caso concreto la Corte decide però sul tema della decadenza del potere di accertamento.

  • art. 7 d.P.R. n. 917 del 1985

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione nella motivazione della Corte.

  • art. 103, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel pregresso avviso di accertamento per contestare la deducibilità dell'avviamento trasferito per effetto della fusione.

  • art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358 del 1997

    Richiamato nel pregresso avviso di accertamento quale base della ripresa a tassazione del disavanzo da fusione allocato ad avviamento.

  • art. 10-bis della legge n. 212 del 2000

    Richiamato nel pregresso avviso di accertamento quale ulteriore fondamento della ripresa a tassazione.

  • art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

    Norma del vizio denunciato in cassazione per falsa applicazione di legge.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'esigenza di ragionevole durata del processo e di evitare attività processuali superflue.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato per escludere la trattazione congiunta in assenza di specifiche ragioni idonee.

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel passo relativo alla richiesta di trattazione congiunta di giudizi, non espressamente contemplata dalla norma.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel passo relativo alla richiesta di trattazione congiunta di giudizi, non espressamente contemplata dalla norma.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • In caso di componente di reddito ad efficacia pluriennale contestato non per l'errore nel singolo rateo ma per il fatto generatore o il presupposto costitutivo, la decadenza dell'Amministrazione si valuta con riferimento alla dichiarazione in cui il singolo rateo è stato indicato, e non alla dichiarazione del periodo in cui il componente è maturato o è stato iscritto per la prima volta.
  • Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce, quando la vicenda fiscale è unitaria e si riflette su ratei successivi, di ancorare la verifica della decadenza all'anno di indicazione del rateo oggetto di contestazione.
  • La richiesta di riunione o trattazione congiunta di giudizi in cassazione deve essere sorretta da ragioni concrete che dimostrino un effettivo beneficio processuale idoneo a compensare il ritardo conseguente; in mancanza, la richiesta può essere respinta per ragioni di economia e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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