Cassazione Civile, Ordinanza n. 20813/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società immobiliare, recuperando maggiori ricavi derivanti da cessioni di immobili e ricavi non dichiarati per interessi attivi su finanziamenti infruttiferi, con conseguente rettifica di IVA, IRES, IRAP e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale, ma in appello la CTR aveva accolto il gravame della contribuente e respinto l'appello incidentale dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (1) violazione dell'art. 2704 c.c., sostenendo che i contratti preliminari non autenticati e non registrati non erano opponibili al Fisco e che, quindi, il valore degli immobili andava riferito ai contratti definitivi del 2006 e non ai preliminari del 2001; contestava anche l'interpretazione del verbale di contraddittorio; (2) violazione dell'art. 89 TUIR, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la tassazione degli interessi attivi su finanziamenti infruttiferi, trascurando il carattere antieconomico dell'operazione e la correlazione tra costi e ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, pur essendo l'Amministrazione finanziaria terzo ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata non autenticata può essere provata anche con elementi diversi dalla registrazione, purché idonei a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento; nel caso concreto la CTR aveva legittimamente valorizzato il verbale di contraddittorio e la documentazione contabile e bancaria per ritenere certa la data dei preliminari al 2001. È stato invece accolto il secondo motivo: gli interessi attivi derivanti da finanziamenti infruttiferi concessi dalla società a partecipate/socie costituiscono ricavi imponibili e non potevano essere esclusi dalla tassazione per la sola ragione che l'operazione fosse qualificata come esercizio di autonomia imprenditoriale o non fosse stata dimostrata l'antieconomicità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di legge.
la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi se non dal giorno della registrazione, ma l'anteriorità della formazione del documento può essere provata anche con fatti diversi, purché idonei a darne certezza; l'Amministrazione finanziaria è considerata terzo.
gli interessi attivi derivanti dall'operazione finanziaria sono stati trattati come ricavi imponibili, recuperabili a tassazione.
art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la presunzione legale di onerosità dei versamenti effettuati dal socio alla società.
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
gli interessi attivi, anche se derivanti da finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito d'impresa.
art. 95 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
il reddito complessivo delle società è reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel quadro della disciplina dell'accertamento delle imposte dirette e dell'abbandono della presunzione legale relativa di corrispondenza al valore normale.
art. 35, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
menzionato come fonte della presunzione legale relativa poi superata dal riassetto normativo.
art. 24, comma 5, l. 28 gennaio 2009, n. 2
richiamato per la modifica retroattiva dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 finalizzata all'adeguamento al diritto dell'Unione europea.
d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
richiamato solo per la numerazione previgente delle norme sul reddito d'impresa.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria è terzo rispetto alla scrittura privata non autenticata, ma la sua opponibilità può essere dimostrata anche con elementi diversi dalla registrazione, quando tali elementi consentano di accertare con certezza l'anteriorità della formazione del documento.
- Ai fini dell'art. 2704 c.c., il giudice di merito può valorizzare, con prudente apprezzamento, ogni fatto dotato di specifica attitudine probatoria sulla data del documento; non esiste un elenco tassativo di mezzi di prova.
- In materia di accertamento dei ricavi da cessione di immobili, il mero scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI non basta da solo a fondare il maggior reddito, occorrendo ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- Gli interessi attivi maturati su finanziamenti infruttiferi concessi nell'ambito dell'attività d'impresa costituiscono ricavi imponibili e non possono essere esclusi dalla base imponibile per la sola qualificazione dell'operazione come scelta imprenditoriale.
- Il carattere asseritamente antieconomico di un'operazione non è di per sé sufficiente a neutralizzare il recupero a tassazione degli interessi attivi quando la loro imponibilità discenda dalla disciplina del reddito d'impresa.
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