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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03871/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla deliberazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, con la quale fu approvato un aumento di capitale della società interamente pubblica che gestiva il Casinò di Saint-Vincent, per 60 milioni di euro, di cui 30 milioni destinati a rimborsare parte di un finanziamento già erogato nel 2012. La Corte dei conti, in appello, aveva ritenuto i consiglieri regionali responsabili per danno erariale e li aveva condannati, in parziale riforma della decisione di primo grado, al pagamento complessivo di 16 milioni di euro. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. e art. 362, primo comma, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 122 Cost. e dell'art. 1, comma 1, l. 20/1994, sostenendo che la delibera era un atto di indirizzo politico, oppure comunque un atto espressione di ampia discrezionalità amministrativa insindacabile nel merito; inoltre ha invocato l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost., ritenendo che il voto del consigliere fosse coperto da insindacabilità. Il Procuratore generale ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso. Nel frattempo la Regione autonoma Valle d'Aosta ha promosso conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, che con sentenza n. 90/2022 ha dichiarato che non spettava allo Stato esercitare la funzione giurisdizionale in relazione a quegli atti e ha annullato la sentenza della Corte dei conti impugnata. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che l'annullamento, da parte della Corte costituzionale, della sentenza della Corte dei conti impugnata ha fatto venir meno l'oggetto stesso del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, determinando la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza il giudizio è stato dichiarato estinto/chiuso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, non essendovi più una sentenza da sottoporre al sindacato di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice speciale per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    è richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 122 Cost.

    è invocato come fondamento dell'insindacabilità/guarentigia dei consiglieri regionali rispetto ai voti espressi.

  • art. 1 l. n. 20 del 1994

    richiama il limite del sindacato giurisdizionale sul merito delle scelte amministrative nella responsabilità erariale.

  • art. 24 statuto speciale Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

    viene richiamato dalla Corte costituzionale come norma che esclude la responsabilità dei consiglieri regionali per opinioni espresse e voti dati.

  • art. 7 d.lgs. 104/2010

    richiamato dal Procuratore generale per negare che si trattasse di atto di indirizzo politico.

  • art. 6, comma 19, d.l. 78/2010 conv. l. 122/2010

    richiamato per sostenere i vincoli legali alla ricapitalizzazione delle società partecipate in perdita.

  • art. 3, comma 27, l. 244/2007

    richiamato per i limiti ai rapporti finanziari con società partecipate.

  • art. 3, comma 2, l.r. 49/2009

    richiamato per i limiti e i criteri dell'intervento regionale nel finanziamento degli investimenti.

  • artt. 1 e 3 l.r. 36/2001

    richiamati dal ricorrente per sostenere che la gestione del Casinò rientrava nelle funzioni del Consiglio regionale in materia di turismo.

  • art. 9 l.r. 15/2006

    richiamato dal ricorrente a sostegno della competenza regionale sulla materia.

  • l.r. 49/2009

    richiamata per l'inquadramento della disciplina regionale del finanziamento e della gestione della partecipata.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata viene successivamente annullata dalla Corte costituzionale nel giudizio di conflitto di attribuzione, il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione perde il suo oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di cassazione sulla giurisdizione, la sopravvenuta eliminazione dell'atto o della sentenza impugnata comporta la caducazione dell'interesse alla pronuncia, poiché viene meno il concreto contrasto da risolvere.
  • La forma formalmente amministrativa di una deliberazione consiliare non esclude di per sé l'insindacabilità dei voti espressi dai consiglieri regionali quando essa sia riconducibile al nucleo delle funzioni consiliari costituzionalmente protette.
  • L'immunità dei consiglieri regionali copre non solo l'attività legislativa, ma anche funzioni di indirizzo, controllo e altre funzioni, anche amministrative, purché strettamente collegate all'autonomo funzionamento e alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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