Cassazione Civile, Ordinanza n. 28290/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali dovuti per la difesa di una società in due giudizi di appello, entrambi relativi all’impugnazione del licenziamento di un dipendente, e in un successivo giudizio di cassazione. Il Tribunale di Palermo, decidendo sull’opposizione della società cliente, ha revocato il decreto e liquidato una somma inferiore a quella richiesta, ritenendo che, quanto al giudizio di appello con rito ordinario, non spettasse il compenso come se si trattasse di una prestazione del tutto autonoma e che dovesse essere ridotto l’onorario in ragione della sovrapposizione sostanziale con il giudizio di appello con rito Fornero, dell’assenza di fase istruttoria per la natura documentale della lite e della limitata attività svolta nella fase decisionale. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sui compensi professionali e della convenzione scritta inter partes, sostenendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente ridotto gli onorari rispetto a quanto pattuito; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando una riduzione d’ufficio dei compensi non richiesta dalla controparte e quindi una pronuncia ultra/extra petita o a sorpresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva in modo pertinente la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata e, comunque, non indicava specificamente quali canoni ermeneutici della convenzione sarebbero stati violati; ha inoltre osservato che il Tribunale aveva dato conto di avere già applicato la riduzione pattuita nella convenzione e che le ulteriori riduzioni discendevano dalla concreta attività svolta e dai criteri di proporzionalità del compenso all’opera effettivamente prestata. Ha poi respinto il secondo motivo perché il giudice di merito non aveva pronunciato oltre i limiti della domanda, ma si era limitato ad accogliere parzialmente l’opposizione della società debitrice, esercitando il potere di qualificazione della domanda e di valutazione della concreta attività difensiva; la riduzione dei compensi non integrava ultrapetizione, poiché la contestazione della duplicazione implicava necessariamente la verifica dell’effettivo impegno professionale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di legittimità per la mancata costituzione della controparte intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
Consente all’avvocato di agire in proprio nel giudizio per il recupero dei propri compensi.
Costituisce il rito applicato al procedimento di opposizione relativo ai compensi professionali.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che i compensi pattuiti per iscritto tra avvocato e cliente prevalgono sui parametri ministeriali.
È evocato nel motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricostruirne un’autonoma incidenza decisoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata a fondamento del ricorso.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice accoglie parzialmente la domanda con una diversa ricostruzione giuridica dei fatti, senza alterare petitum e causa petendi.
La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali va dedotta specificamente, indicando quali regole interpretative siano state disattese e in quale modo.
Il compenso professionale deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata e all’effettivo impegno richiesto, consentendo riduzioni quando l’attività svolta sia limitata o sovrapponibile ad altra già considerata.
Consente l’applicazione del massimo coefficiente riduttivo per la fase processuale quando la concreta attività difensiva risulti minima o sostanzialmente esaurita.
Indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro cui si commisura l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza o dell’ordinanza impugnata, poiché si risolve in un "non motivo" privo di specifica attinenza al decisum.
- La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione di una convenzione o di un contratto richiede non solo il richiamo degli artt. 1362 e seguenti c.c., ma anche l’indicazione puntuale del canone ermeneutico violato e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura diversa del testo negoziale.
- Il compenso dell’avvocato va commisurato all’effettiva attività svolta e alla sua importanza concreta; quando due giudizi abbiano contenuto largamente sovrapponibile o l’attività in una fase sia ridotta, il giudice può procedere a un abbattimento proporzionato dei compensi.
- L’art. 112 c.p.c. è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto, altera petitum o causa petendi, introduce fatti estranei alla materia del contendere o rileva d’ufficio eccezioni in senso stretto; non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a una diversa qualificazione della domanda e a un accoglimento solo parziale della pretesa.
- La contestazione della duplicazione dei compensi in procedimenti connessi impone comunque la verifica dell’attività effettivamente svolta dal difensore, sicché la riduzione dell’onorario può discendere dalla valutazione dell’impegno concreto anche in assenza di una domanda espressa di riduzione formulata nei medesimi termini dalla parte opponente.
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