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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39062/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, che, in una controversia su avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, aveva ritenuto giustificata la rideterminazione del reddito d'impresa della società cooperativa sociale ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ma aveva ridotto del 30% l'importo accertato in ragione della specificità dell'attività svolta e della collocazione periferica dell'impresa. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, lamentando motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 114 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente operato una riduzione equitativa del maggior reddito accertato, non consentita nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza di appello, ritenendo che la CTR avesse espresso una motivazione sufficiente, indicando le ragioni della riduzione operata. Ha inoltre escluso che la CTR avesse fatto ricorso a un giudizio di equità sostitutiva: la riduzione del maggior reddito è stata qualificata come valutazione estimativa, consentita se fondata sul materiale probatorio e sorretta da adeguata motivazione. Poiché la società intimata non si è costituita, non sono state liquidate spese. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a base dell'accertamento e della rideterminazione del reddito d'impresa; la Corte non ne mette in discussione l'applicazione, ma esamina solo la legittimità della riduzione operata dal giudice di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione esistente e non apparente.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    La sentenza di merito non è nulla per difetto assoluto di motivazione perché espone le ragioni della decisione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa violazioni del riparto dell'onere probatorio nella valutazione estimativa compiuta dal giudice di appello.

  • art. 114 cod. proc. civ.

    La Corte esclude che la decisione della CTR costituisca equità sostitutiva; pertanto non vi è violazione della norma sul giudizio di equità.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    La valutazione estimativa del giudice tributario rientra nei poteri di apprezzamento delle prove e può essere censurata in cassazione solo per carenza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.

    La Corte richiama la distinzione tra equità sostitutiva e giudizio estimativo, affermando che nel caso di specie non ricorre il primo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la riduzione del reddito o del valore accertato da parte del giudice di merito non integra di per sé equità sostitutiva: se sorretta dal materiale probatorio e adeguatamente motivata, costituisce un giudizio estimativo legittimo.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando esplicita, anche sinteticamente, le ragioni concrete poste a base della quantificazione effettuata; non ricorre nullità per motivazione apparente se il percorso argomentativo è percepibile.
  • La censura in cassazione di una valutazione estimativa del giudice tributario è ammessa solo nei limiti del controllo sulla congruità e completezza della motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione di merito.
  • La distinzione tra equità sostitutiva e valutazione estimativa è decisiva: la prima è ammessa solo nei casi previsti dalla legge, mentre la seconda rientra nei poteri ordinari del giudice di merito nell'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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