Cassazione Civile, Ordinanza n. 39062/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, che, in una controversia su avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, aveva ritenuto giustificata la rideterminazione del reddito d'impresa della società cooperativa sociale ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ma aveva ridotto del 30% l'importo accertato in ragione della specificità dell'attività svolta e della collocazione periferica dell'impresa. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, lamentando motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 114 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente operato una riduzione equitativa del maggior reddito accertato, non consentita nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza di appello, ritenendo che la CTR avesse espresso una motivazione sufficiente, indicando le ragioni della riduzione operata. Ha inoltre escluso che la CTR avesse fatto ricorso a un giudizio di equità sostitutiva: la riduzione del maggior reddito è stata qualificata come valutazione estimativa, consentita se fondata sul materiale probatorio e sorretta da adeguata motivazione. Poiché la società intimata non si è costituita, non sono state liquidate spese. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente, difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'accertamento e della rideterminazione del reddito d'impresa; la Corte non ne mette in discussione l'applicazione, ma esamina solo la legittimità della riduzione operata dal giudice di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione esistente e non apparente.
La sentenza di merito non è nulla per difetto assoluto di motivazione perché espone le ragioni della decisione.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa violazioni del riparto dell'onere probatorio nella valutazione estimativa compiuta dal giudice di appello.
La Corte esclude che la decisione della CTR costituisca equità sostitutiva; pertanto non vi è violazione della norma sul giudizio di equità.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
La valutazione estimativa del giudice tributario rientra nei poteri di apprezzamento delle prove e può essere censurata in cassazione solo per carenza o inadeguatezza della motivazione.
art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte richiama la distinzione tra equità sostitutiva e giudizio estimativo, affermando che nel caso di specie non ricorre il primo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito, difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la riduzione del reddito o del valore accertato da parte del giudice di merito non integra di per sé equità sostitutiva: se sorretta dal materiale probatorio e adeguatamente motivata, costituisce un giudizio estimativo legittimo.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando esplicita, anche sinteticamente, le ragioni concrete poste a base della quantificazione effettuata; non ricorre nullità per motivazione apparente se il percorso argomentativo è percepibile.
- La censura in cassazione di una valutazione estimativa del giudice tributario è ammessa solo nei limiti del controllo sulla congruità e completezza della motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione di merito.
- La distinzione tra equità sostitutiva e valutazione estimativa è decisiva: la prima è ammessa solo nei casi previsti dalla legge, mentre la seconda rientra nei poteri ordinari del giudice di merito nell'apprezzamento delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39028/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39029/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39030/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39031/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39032/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39033/2021 del 09/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →