Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di recuperare somme già erogate a titolo di pensione di reversibilità a un soggetto che, secondo l'ente, non aveva più titolo a percepire la prestazione dopo il venir meno dei requisiti anagrafici e del requisito dello status di studente universitario. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda del beneficiario nei limiti della prescrizione decennale, ritenendo che la ripetizione dell'indebito fosse disciplinata dalla normativa speciale del pubblico impiego e che, in ogni caso, non ricorressero i presupposti per la ripetibilità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla Corte dei conti perché concernente una pensione pubblica; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sostanziali applicabili, contestando l'esclusione dell'art. 2033 c.c. e l'applicazione della disciplina del DPR 1092/1973, assumendo che la prestazione fosse cessata ex lege e che il beneficiario avesse l'onere di comunicare la perdita dei requisiti. Il controricorrente ha resistito sostenendo la giurisdizione ordinaria e, in via incidentale condizionata, ha lamentato l'omessa pronuncia sul giudicato interno sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario perché la lite riguardava soltanto la ripetibilità di un indebito pensionistico già certo e quantificato, senza porre questioni sull'an o sul quantum del diritto a pensione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la vicenda non rientrava nella disciplina della revoca o modifica delle pensioni ex DPR 1092/1973 né in quella della liquidazione provvisoria, bensì nella cessazione ex lege della pensione di reversibilità per il venir meno dei requisiti anagrafici e dello status di studente, con conseguente applicazione dell'art. 2033 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando la disciplina corretta e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
le censure sono state veicolate come violazione di legge e omessa pronuncia nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione
artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214
richiamati dall'INPS per sostenere la giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie sul rapporto pensionistico pubblico
ritenuto applicabile dalla Corte di cassazione alla ripetizione dell'indebito pensionistico in presenza di prestazione erogata senza titolo, cessata ex lege
artt. 162, 86, 204, 205 e 206 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
gli artt. 204-206 disciplinano revoca o modifica della pensione; l'art. 162 regola la liquidazione provvisoria; l'art. 86 impone al percettore di comunicare la cessazione delle condizioni per il diritto
art. 13 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 636
indicato come norma che fissa i limiti di età e di durata del diritto alla pensione di reversibilità per i figli superstiti studenti
art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88
ritenuto non applicabile perché riferito alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e non alla gestione pubblica esaminata
richiamato nel passaggio in cui si ricorda che talune questioni di giurisdizione possono essere trattate dalla sezione semplice in presenza di determinate condizioni
citato solo in via generale nella formula di classificazione della giurisdizione e della prova, senza essere decisivo nella ratio
Massime di principio
- In materia pensionistica, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo quando la controversia investa il diritto alla pensione o la sua misura, oppure questioni strettamente funzionali a tali profili; se invece si discute soltanto della ripetibilità di un indebito già certo e quantificato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La ripetizione di somme erogate a titolo di pensione senza più titolo non si governa automaticamente con la disciplina della revoca o modifica del provvedimento pensionistico, quando la prestazione sia cessata ex lege per il venir meno dei requisiti legali originari.
- Quando la perdita del diritto alla pensione dipende da un fatto oggettivo e legale, noto al beneficiario, il recupero delle somme indebitamente corrisposte è regolato dall'art. 2033 c.c., salvo specifiche discipline speciali effettivamente applicabili.
- Il percettore di un trattamento pensionistico ha l'onere di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla prestazione; la mancata comunicazione può rilevare ai fini della ripetizione dell'indebito quando il venir meno del requisito sia nella sua sfera di diretta conoscenza.
- La tutela dell'affidamento nella irripetibilità dei trattamenti pensionistici in buona fede opera solo nei limiti della disciplina speciale invocabile nel caso concreto e non può essere estesa oltre il suo ambito oggettivo di applicazione.
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