Sentenza del 30/11/2021 n. 37368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti impugnavano avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2007 basati su movimenti bancari rilevati a seguito di indagini sulla società Ecoedil s.r.l.: contestavano la validità della notifica, la congruità delle conclusioni dell'Ufficio (i versamenti provenivano da vendite di terreni e bestiame in Paraguay e da precedenti investimenti), deducevano l'effetto favorevole di una sentenza penale di assoluzione, eccepivano l'illegittimità dell'utilizzo della presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 e contestavano la legittimazione del sottoscrittore degli atti per effetto della sentenza costituzionale n. 37/2015.
La decisione
La Cassazione ha rigettato le censure relative a notifica, motivazione di merito, valutazione delle giustificazioni e all'effetto assolutorio della sentenza penale (confermando che la sentenza penale non ha effetto automatico nel giudizio tributario). Ha però accolto parzialmente il motivo relativo alla declaratoria di incostituzionalità della modifica dell'art. 32 DPR 600/1973 (Corte Cost. n. 228/2014): in conseguenza di ciò, ha stabilito che, alla stregua della disciplina risultante dalla sentenza costituzionale, le operazioni di prelevamento sui conti correnti producono presunzione di maggiore reddito solo nei confronti degli imprenditori mentre le operazioni di versamento continuano a poter essere utilizzate come presunzione nei confronti di tutti i contribuenti. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la quantificazione escludendo dal computo i prelevamenti.
Norme richiamate
la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari...
la notificazione 'diretta' a mezzo posta dagli uffici finanziari segue le regole del servizio postale ordinario; non è richiesta la relata di notificazione come per l'ufficiale giudiziario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
la presunzione legale desunta dai movimenti bancari (prelevamenti e versamenti) è stata limitata dalla Corte Costituzionale n. 228/2014: i prelevamenti producono presunzione solo per i titolari di reddito d'impresa; i versamenti conservano valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti.
Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 2014
ha dichiarato l'illegittimità della modifica che equiparava prelevamenti e versamenti per i lavoratori autonomi, con effetto limitativo dell'uso della presunzione sui prelevamenti nei confronti dei non imprenditori; la pronuncia retroagisce sui rapporti non ancora consolidati.
applicata la sanatoria per raggiungimento dello scopo: la nullità della notificazione è sanata se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto e ha tempestivamente impugnato, sicché la mancata perfezione formale non determina l'automatica nullità dell'accertamento.
le formalità previste per la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (relata) non sono applicabili alla notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dagli uffici finanziari ai sensi della L. 890/1982 art.14.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
limita l'effetto della sentenza penale nel processo tributario: la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente le prove e le presunzioni ammesse nel processo tributario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la declaratoria di illegittimità di norme che hanno 'salvato' nomine non incide automaticamente sulla validità degli atti sottoscritti da funzionario di carriera o dirigente legittimamente in ruolo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
i dati acquisiti presso le banche possono costituire elementi presuntivi per la determinazione di maggiori ricavi o operazioni imponibili, purché l'acquisizione sia legittima; l'onere di prova circa l'irrilevanza fiscale dei movimenti grava sul contribuente.
presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione: applicata per ritenere avvenuta la consegna del plico postale al destinatario salvo prova della impossibilità di prenderne cognizione.
Massime di principio
- La notifica a mezzo posta eseguita direttamente dagli uffici finanziari segue le regole del servizio postale: la mancanza di relata non implica automaticamente nullità se il contribuente ha avuto conoscenza e ha tempestivamente impugnato (art.156 c.p.c.).
- Dopo la sentenza Corte Cost. n. 228/2014 le operazioni di versamento sui conti correnti possono costituire presunzione di reddito per tutti i contribuenti; le operazioni di prelevamento costituiscono presunzione solo per i titolari di reddito d'impresa. In procedimenti non definitivi la corte e i giudici di merito devono applicare questa disciplina e, se necessario, si procede a rinvio per ulteriori accertamenti di fatto.
- L'onere di provare che movimenti bancari non sono fiscalmente rilevanti grava sul contribuente: giustificazioni generiche o prive di riscontri documentali sono insufficienti.
- Una sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica preclusiva nel processo tributario: il giudice tributario la valuta come elemento di prova nell'ambito del complessivo apprezzamento probatorio.
- Le eccezioni di legittimazione del sottoscrittore degli atti fiscali devono essere tempestivamente dedotte nel merito; la declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che riguardano nomine non determina automaticamente la nullità degli atti firmati da funzionari di carriera o dirigenti legittimi.
- Se sopravvengono cambiamenti di diritto (ius superveniens) rilevanti per la decisione, la Corte di legittimità può disapplicare la norma illegittima e rinviare la causa al giudice di merito perché compia gli accertamenti richiesti dalla nuova disciplina.
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