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Sentenza

Sentenza del 30/11/2021 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRAP - Condebitori - Obbligato patrimoniale - Cartella - Tempestiva notifica - Decadenza - Art.25 DPR 602/73 - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per IVA e IRAP 2006 notificata alla ricorrente come coobbligata in solido. Il ricorrente deduceva: a) la decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 per mancata tempestiva notifica; b) difetto di motivazione e omessa pronuncia su punti rilevanti; c) nullità della notifica per invio digitale non conforme ai requisiti del Codice dell'Amministrazione Digitale/PEC.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio consolidato (richiamando Cass. n. 29845/17) secondo cui la tempestiva notifica della cartella ad uno dei condebitori impedisce la produzione della decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73 anche nei confronti degli altri obbligati in solido; di conseguenza, essendo la cartella stata notificata tempestivamente all'obbligato principale (relata del 27/06/2013), il termine decadenziale è rispettato anche per la coobbligata. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto e ha escluso la nullità per notifica digitale, richiamando l'ammissibilità delle firme CAdES e PAdES e il principio secondo cui il vizio di notifica è sanato se il contribuente ha comunque avuto piena cognizione dell'atto. La prescrizione è stata ritenuta non decorso: la notifica all'obbligato principale interrompe il termine prescrizionale e la successiva notifica alla coobbligata (02/05/2018) ha efficacia interruttiva. Spese a carico dell'appellante, liquidate in euro 6.500.

Norme richiamate

  • DPR 602/1973

    La tempestiva notifica della cartella di pagamento ad uno dei condebitori impedisce la produzione della decadenza prevista dall'art. 25 anche nei confronti degli altri coobbligati in solido.

  • Codice Civile

    Riconoscimento dell'obbligazione solidale: non sussiste un obbligo di allegazione degli atti notificati a ciascun coobbligato; la solidarietà fa sì che la conoscenza dell'atto rispetto a una parte possa incidere sulle posizioni delle altre.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale / normativa europea

    Le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse e riconosciute valide; la notifica digitale con firme riconosciute non è di per sé nulla.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Principio richiamato: la notifica tempestiva ad un condebitore impedisce la decadenza anche per gli altri condebitori; principio poi seguito in orientamento consolidato.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    sent. n. 16173/2018 e n. 10266/2018

    Conferma della validità delle firme digitali e dei criteri di conformità delle notifiche via strumenti elettronici.

Massime di principio

  • La notifica tempestiva della cartella ad uno dei condebitori solidali evita la decadenza ex art. 25 DPR 602/73 anche per gli altri coobbligati, a condizione che la notifica sia dimostrata o che il contribuente abbia avuto effettiva cognizione dell'atto.
  • La notifica tempestiva ad un coobbligato può interrompere il termine di prescrizione anche rispetto agli altri coobbligati; va sempre verificata la data certa di notifica e gli eventuali atti interruttivi successivi.
  • In caso di obbligazione solidale non sussiste di regola un obbligo di allegazione dell'atto notificato a ciascun coobbligato; l'onere probatorio circa la conoscenza dell'atto può essere assolto con la prova della relata o con altri elementi che dimostrino la conoscenza.
  • I vizi formali della notifica digitale sono inefficaci se la notifica è stata eseguita con firme digitali ammesse (CAdES/PAdES) o se è dimostrabile che il destinatario ha avuto piena cognizione dell'atto; quindi prima di dedurre nullità per formato è necessario valutare la concreta conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
  • La mancanza in cartella di una dettagliata indicazione del calcolo degli interessi non costituisce, di per sé, motivo di nullità: il tasso è determinato per legge e la cartella deve contenere gli elementi essenziali che consentano di identificare la pretesa e la relativa iscrizione a ruolo.
  • Per contestare efficacemente la notifica è necessario produrre prova documentale (relata, ricevute PEC, accesso agli atti) della mancata o tardiva notifica; l'accesso agli atti può fornire copia della relata che neutralizza l'eccezione.

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