Sentenza del 30/11/2021 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRAP - Condebitori - Obbligato patrimoniale - Cartella - Tempestiva notifica - Decadenza - Art.25 DPR 602/73 - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per IVA e IRAP 2006 notificata alla ricorrente come coobbligata in solido. Il ricorrente deduceva: a) la decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 per mancata tempestiva notifica; b) difetto di motivazione e omessa pronuncia su punti rilevanti; c) nullità della notifica per invio digitale non conforme ai requisiti del Codice dell'Amministrazione Digitale/PEC.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio consolidato (richiamando Cass. n. 29845/17) secondo cui la tempestiva notifica della cartella ad uno dei condebitori impedisce la produzione della decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73 anche nei confronti degli altri obbligati in solido; di conseguenza, essendo la cartella stata notificata tempestivamente all'obbligato principale (relata del 27/06/2013), il termine decadenziale è rispettato anche per la coobbligata. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto e ha escluso la nullità per notifica digitale, richiamando l'ammissibilità delle firme CAdES e PAdES e il principio secondo cui il vizio di notifica è sanato se il contribuente ha comunque avuto piena cognizione dell'atto. La prescrizione è stata ritenuta non decorso: la notifica all'obbligato principale interrompe il termine prescrizionale e la successiva notifica alla coobbligata (02/05/2018) ha efficacia interruttiva. Spese a carico dell'appellante, liquidate in euro 6.500.
Norme richiamate
DPR 602/1973
La tempestiva notifica della cartella di pagamento ad uno dei condebitori impedisce la produzione della decadenza prevista dall'art. 25 anche nei confronti degli altri coobbligati in solido.
Codice Civile
Riconoscimento dell'obbligazione solidale: non sussiste un obbligo di allegazione degli atti notificati a ciascun coobbligato; la solidarietà fa sì che la conoscenza dell'atto rispetto a una parte possa incidere sulle posizioni delle altre.
Codice dell'Amministrazione Digitale / normativa europea
Le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse e riconosciute valide; la notifica digitale con firme riconosciute non è di per sé nulla.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Principio richiamato: la notifica tempestiva ad un condebitore impedisce la decadenza anche per gli altri condebitori; principio poi seguito in orientamento consolidato.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
sent. n. 16173/2018 e n. 10266/2018
Conferma della validità delle firme digitali e dei criteri di conformità delle notifiche via strumenti elettronici.
Massime di principio
- La notifica tempestiva della cartella ad uno dei condebitori solidali evita la decadenza ex art. 25 DPR 602/73 anche per gli altri coobbligati, a condizione che la notifica sia dimostrata o che il contribuente abbia avuto effettiva cognizione dell'atto.
- La notifica tempestiva ad un coobbligato può interrompere il termine di prescrizione anche rispetto agli altri coobbligati; va sempre verificata la data certa di notifica e gli eventuali atti interruttivi successivi.
- In caso di obbligazione solidale non sussiste di regola un obbligo di allegazione dell'atto notificato a ciascun coobbligato; l'onere probatorio circa la conoscenza dell'atto può essere assolto con la prova della relata o con altri elementi che dimostrino la conoscenza.
- I vizi formali della notifica digitale sono inefficaci se la notifica è stata eseguita con firme digitali ammesse (CAdES/PAdES) o se è dimostrabile che il destinatario ha avuto piena cognizione dell'atto; quindi prima di dedurre nullità per formato è necessario valutare la concreta conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
- La mancanza in cartella di una dettagliata indicazione del calcolo degli interessi non costituisce, di per sé, motivo di nullità: il tasso è determinato per legge e la cartella deve contenere gli elementi essenziali che consentano di identificare la pretesa e la relativa iscrizione a ruolo.
- Per contestare efficacemente la notifica è necessario produrre prova documentale (relata, ricevute PEC, accesso agli atti) della mancata o tardiva notifica; l'accesso agli atti può fornire copia della relata che neutralizza l'eccezione.
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