Sentenza del 30/11/2021 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Operazioni soggettivamente inesistenti - Fatture - Indebite detrazioni - Interposizione fittizia - Modalità - Conseguenze - Presunzioni - Legittimità - Onere prova - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imputazione di operazioni soggettivamente inesistenti e interposizione fittizia: l'Ufficio ha contestato fatture per servizi emesse da società terza (xxxxx) ritenuta meramente cartolare, con conseguente indetraibilità dell'IVA, esclusione di parte dei costi deducibili ai fini IRES/IRAP e recupero di imposte per gli anni 2011-2012. Le indagini hanno evidenziato il trasferimento formale dei dipendenti da xxxxx a xxxxx senza variazioni operative, pagamenti parziali delle fatture coincidenti con l'erogazione degli stipendi, consistenti prelievi in contanti e pagamenti sospetti verso il socio di minoranza, nonché l'evasione fiscale quasi totale della società interposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del contribuente e accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto provata l'interposizione fittizia della società xxxxx con presunzioni gravi, precise e concordanti, e ha qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti: le prestazioni indicate nelle fatture non sono state rese dalla società interposta né da altri, ma sono state svolte dalla stessa xxxxx tramite i propri dipendenti. Di conseguenza gli avvisi di accertamento sono stati confermati. Quanto alla determinazione dei costi deducibili ai fini IRES, è stata riconosciuta alla ricorrente la deducibilità esclusiva delle somme che risultano effettivamente destinate ai lavoratori tramite mezzi di pagamento tracciabili; invece sono stati esclusi dalle deduzioni gli importi risultati destinati ad altri fini (prelievi in contanti, assegni a terzi). Condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
applicazione dell'art. 27 d.l. 137/2020
Richiamata solo in ordine alle modalità procedurali del giudizio (decisione sullo stato degli atti secondo il decreto della Commissione).
Principio probatorio (presunzioni gravi, precise e concordanti e onere della prova)
La sentenza applica il principio secondo cui, quando l'Amministrazione fiscale fonda il recupero su presunzioni gravi, precise e concordanti, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve fornire elementi specifici e sufficienti per confutare tali presunzioni; in assenza di prova contraria, l'interposizione fittizia cartolare può trasformare operazioni soggettivamente inesistenti in oggettivamente inesistenti.
Regole fiscali generali (IVA, IRES, IRAP)
Applicazione dei principi di detraibilità dell'IVA e deducibilità dei costi: l'IVA è indetraibile se la fattura documenta operazioni inesistenti; i costi sono deducibili nella misura effettivamente sostenuta e dimostrabile con pagamenti tracciabili.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione dimostra l'interposizione fittizia con presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente ha l'onere di fornire prove specifiche per confutare tali presunzioni; mere giustificazioni generiche non sono sufficienti.
- Quando l'interposizione è meramente cartolare e la società interposta ha emesso fatture senza svolgere materialmente le prestazioni, le operazioni possono essere qualificate come oggettivamente inesistenti: l'IVA diventa indetraibile perché la prestazione non è mai stata resa.
- I costi indicati in fattura non sono automaticamente deducibili: ai fini delle imposte dirette è deducibile solo la parte di costo effettivamente rimasta a carico del soggetto che dichiara, dimostrata da pagamenti tracciabili verso i lavoratori o i fornitori reali.
- Anomalie nei flussi bancari (pagamenti parziali legati alla corresponsione degli stipendi, ingressi di denaro provenienti quasi esclusivamente da un unico cliente, prelievi ingiustificati in contanti, pagamenti a soci senza giustificazione) costituiscono indizi rilevanti per l'accertamento dell'interposizione fittizia.
- La mera scelta imprenditoriale di esternalizzare manodopera non è automaticamente sufficiente a giustificare un rapporto con una terza parte: va valutata la sostanza economica e la congruenza della compagine sociale e delle modalità operative e finanziarie.
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