Sentenza del 30/11/2021 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF - Agevolazioni - Ristrutturazione immobile - Categoria C/6 - Proprietà coniuge - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento derivante da avviso di rettifica sulle dichiarazioni 2012 per mancato riconoscimento di agevolazioni IRPEF per spese di ristrutturazione su immobile accatastato C/6 (contestata la natura di ristrutturazione per presunto aumento volumetrico) e per carenza del requisito soggettivo in quanto l'immobile risultava di proprietà della moglie. Il ricorrente ha dimostrato che l'intervento è stato demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria con cambio d'uso da C/6 ad A/7, autorizzato dal Comune come ristrutturazione, e che le spese sono state effettivamente sostenute e pagate dal marito (la moglie era priva di reddito e fiscalmente a carico). L'Agenzia ha contestato l'assenza di ristrutturazione per aumento volumetrico e ha sostenuto che il coniuge non proprietario può fruire dell'agevolazione solo se già convivente nell'immobile prima dell'intervento.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo provata la natura di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione con stessa volumetria) sulla scorta dei progetti, delle relazioni tecniche, dell'autorizzazione comunale e del certificato di agibilità; ha ritenuto infondate le contestazioni dell'Agenzia relative all'aumento volumetrico (contestazione basata su errata valutazione delle altezze). Sul profilo soggettivo ha ritenuto che il marito, pur non essendo proprietario, poteva beneficiare dell'agevolazione perché aveva effettivamente sostenuto le spese, la moglie risultava priva di reddito e fiscalmente a carico, i coniugi avevano destinato l'immobile a casa coniugale e successivamente entrambi vi avevano la residenza. In riforma della pronuncia di primo grado l'avviso di accertamento è stato annullato; la parte soccombente (Agenzia delle Entrate) è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 16-bis comma 1 lett. b) TUIR
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: [...] b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale [...]
La norma consente la detrazione anche quando l'intervento riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, a condizione che le spese siano effettivamente rimaste a carico del contribuente che 'possiede o detiene' l'immobile; la detenzione può risultare anche dalla situazione di fatto (compossesso/convivenza) e dal fatto di aver sostenuto materialmente le spese.
art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere [...] Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
La demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria rientra nella nozione normativa di ristrutturazione edilizia e quindi, se accompagnata da idonea documentazione e autorizzazione comunale, può dare diritto all'agevolazione fiscale.
L.R. 1/2004 (art. 3 comma 1 lett. d) della Regione - richiamata dal Comune)
Testo di identico tenore al corrispondente art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001
L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della normativa regionale che qualifica l'intervento come ristrutturazione conferisce rilievo decisivo alla qualificazione urbanistica dell'opera e supporta la spettanza dell'agevolazione.
Giurisprudenza - Cassazione 26543/2008 (citata dall'Agenzia)
La Corte ha osservato che il compossesso non si estende a tutti gli immobili di proprietà di ciascun coniuge ma solo a quelli concretamente utilizzati anche dal coniuge non proprietario.
Tale principio non esclude la possibilità che il coniuge non proprietario possa essere considerato 'detentore' o co-utilizzatore quando dall'istruttoria risulti che l'immobile è destinato a casa coniugale e che il coniuge non proprietario abbia effettivamente sostenuto le spese; la decisione di merito ha ritenuto applicabile il compossesso nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- La qualificazione urbanistica dell'intervento (ristrutturazione vs nuova costruzione) è principalmente rimessa agli atti e ai controlli del Comune: permessi, SCIA e certificato di agibilità sono elementi decisivi per dimostrare l'assenza di aumento volumetrico.
- La demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia ai fini fiscali; la prova tecnica (progetti, relazioni, computi) che dimostri l'invarianza volumetrica è determinante per ottenere le agevolazioni.
- Il requisito soggettivo per l'agevolazione (possedere o detenere l'immobile) può essere soddisfatto anche dal coniuge non proprietario quando: a) abbia effettivamente sostenuto le spese (pagamenti documentati), b) risulti uno stato di convivenza e destinazione a casa coniugale, e c) il proprietario non abbia autonomo reddito per sostenere le spese.
- La documentazione contabile (fatture intestate, ricevute di pagamento, estinzioni di finanziamenti, estratti conto) è fondamentale per provare che le spese sono rimaste a carico del richiedente la detrazione.
- Contestazioni speculative dell'Amministrazione basate su valutazioni tecniche generiche senza confutazione specifica dei documenti progettuali e delle relazioni possono essere inefficaci; il giudice valuterà la congruenza dei rilievi tecnici e la qualità delle prove fornite dal contribuente.
- Ogni situazione è fattuale: se il coniuge non proprietario non dimostra pagamento, convivenza o destinazione d'uso a casa coniugale, il diritto alla detrazione può essere negato.
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