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Sentenza

Sentenza del 30/11/2021 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la cartella di pagamento per IRAP 2012 (euro 5.225,23) denunciando: 1) nullità per mancanza di sottoscrizione della cartella; 2) inesistenza della notifica per assenza della relata e sua mancata sottoscrizione; 3) nullità della notifica via PEC perché l'allegato PDF era mera scannerizzazione (copia per immagine) e quindi non garantiva integrità, immodificabilità e identificabilità dell'autore; 4) difetto di motivazione dell'atto ex legge 241/90 e art.7 legge 212/2000; 5) nullità del ruolo per assenza di sottoscrizione; 6) illegittimità dei compensi di riscossione. In primo grado la CTP di Pisa aveva accolto il motivo relativo all'illegittimità della notifica via PEC di documento scannerizzato. In appello l'Agenzia contestava tale decisione sostenendo che la cartella era documento nativo digitale o comunque che la notifica a mezzo PEC di copia informatica è valida e che l'eventuale vizio è comunque sanato dall'entrata nella sfera di conoscenza del contribuente. L'appellata eccepiva anche la mancata legittimazione del difensore dell'Agenzia (ius postulandi); l'Agenzia ha però richiamato la disciplina recente che consente l'avvalersi di avvocati del libero foro e la convenzione con l'Avvocatura dello Stato ove rilevante.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto infondata l'eccezione sul ius postulandi, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e l'art. 4-nonies del d.l. 34/2019; nel merito ha accolto l'appello dell'Agenzia riformando la sentenza di primo grado e dichiarando valida la notifica via PEC anche se l'allegato era PDF riproduzione per immagine (scannerizzato). Il Collegio ha fatto esplicito riferimento alle ordinanze di legittimità (Cass. sez. trib., ord. 27/11/2019 n.30948 e ord. 21328/2020) che hanno ammesso la notifica via PEC sia del duplicato informatico sia della copia per immagine. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, l'impugnazione stessa dimostra che l'atto è entrato nella sfera di conoscenza del contribuente, sanando il vizio. L'appello è stato accolto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973 art. 26, comma 2

    la notifica della cartella di pagamento "può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge."

    Consente espressamente la notifica delle cartelle a mezzo PEC; tale previsione ammette la notifica tramite documento informatico allegato al messaggio PEC.

  • D.P.R. 68/2005 art. 1 (definizioni)

    Definisce il messaggio di posta elettronica certificata come documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati; supporta la validità della notificazione via PEC con allegati informatici.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 1, lett. i-ter e i-quinquies)

    Distinzioni tecniche: i-ter = "copia per immagine" di documento analogico; i-quinquies = "duplicato informatico"; entrambe le fattispecie sono riconosciute come documenti informatici e idonee, secondo la giurisprudenza, a costituire oggetto di notifica via PEC.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito), art. 38

    Ha introdotto tra le modalità la notifica a mezzo PEC per le cartelle; richiamato nella decisione per il quadro normativo di riferimento.

  • D.P.C.M. 13 novembre 2014, art. 3, comma 1, lett. a)

    Citato dall'appellante per sostenere che il trasferimento tramite PEC con ricevuta completa integra requisiti di integrità e immodificabilità; la Corte di merito non ha accolto la contestazione alla validità della notificazione PEC basandosi però più diffusamente sulla giurisprudenza di legittimità.

  • Legge 241/1990 art. 3 e Legge 212/2000 art. 7

    Richiamate dal ricorrente per contestare la motivazione e il contenuto dell'atto; tuttavia la decisione d'appello si è concentrata sulla validità della notifica via PEC e non ha ritenuto decisivi questi profili rispetto all'impugnazione.

  • Art. 4-novies D.L. 34/2019

    Norma interpretativa che chiarisce i profili relativi alla difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; utilizzata per confutare l'eccezione sul ius postulandi e legittimare l'avvocato del libero foro incaricato.

  • Cassazione, sez. trib., ordinanza 27 novembre 2019, n. 30948

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito la validità della notifica via PEC sia quando l'allegato sia duplicato informatico nativo, sia quando sia copia per immagine (PDF scannerizzato) di cartaceo; decisiva per l'accoglimento dell'appello.

  • Cassazione, ordinanza 8 settembre 2021, n. 24245

    Richiamata in tema di ius postulandi per confermare che l'Agenzia può avvalersi altresì di avvocati del libero foro salvo riserva convenzionale; ha contribuito a escludere l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza.

  • Cassazione, ordinanza 21328/2020

    Ulteriore orientamento di legittimità che conferma la possibilità di validità della notifica via PEC con documento in formato PDF ottenuto da copia per immagine.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella esattoriale via PEC è valida sia se l'allegato è un duplicato informatico nativo sia se è una copia per immagine (PDF scannerizzato) di un originale cartaceo, alla luce della giurisprudenza di legittimità.
  • L'assenza di firma digitale sull'allegato notificato via PEC non determina automaticamente la nullità della notifica della cartella esattoriale quando la notifica è stata eseguita tramite PEC e l'atto è entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
  • La partecipazione giudiziale del destinatario (es. impugnazione) può sanare o rendere irrilevante il vizio formale della notificazione, poiché dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto.
  • L'Agenzia delle Entrate Riscossione può farsi assistere da avvocati del libero foro, salvo diversi limiti convenzionali con l'Avvocatura dello Stato; le eccezioni sul ius postulandi possono essere respinte se la normativa e la giurisprudenza consentono il libero foro.
  • Per evitare contestazioni procedurali è comunque consigliabile, quando possibile, allegare alla PEC il documento informatico firmato digitalmente (p7m) o il duplicato informatico, oppure conservarne idonee evidenze tecniche di integrità e trasmissione.

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