Cassazione Civile, Sentenza n. 17724/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2008, fondato dall'Agenzia sulla qualificazione della P.E.A. come "società non operativa" ai sensi dell'art. 30 L. 23/12/1994, n. 724 (presunzione di inoperatività per mancato raggiungimento della soglia minima di ricavi). L'Ufficio ha inoltre censurato il mancato ribaltamento dei costi alle consorziate e ha sollevato vizi di motivazione e di omessa considerazione di fatti decisivi; la società resistente ha contestato l'applicabilità della disciplina alle società consortili e ha dedotto che l'inoperatività dipese da cause oggettive non imputabili (sentenza della Corte UE che impedì la costruzione dei termovalorizzatori, dinieghe amministrative, abbandono politico e manifestazioni popolari). In sede di merito la C.T.R. aveva ritenuto applicabile la disciplina ma aveva ammesso la prova contraria della società, ritenendo che l'inoperatività fosse dovuta a cause oggettive non imputabili alla stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione della C.T.R., ha confermato che la disciplina sulle "società non operative" si applica anche alle società consortili costituite in forma di S.p.A., ma che la presunzione di non operatività è iuris tantum e può essere vinta dal contribuente mediante prova di "oggettive situazioni" non imputabili (es. mancato rilascio di autorizzazioni per cause esterne, pronunce giudiziarie). Ha altresì affermato che la mancata presentazione dell'interpello disapplicativo non preclude al contribuente di dedurre in giudizio le cause oggettive. Il ricorso incidentale della società è stato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità a favore della resistente.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
Stabilisce la presunzione di "società non operativa" in caso di insufficiente produzione di ricavi; la presunzione è iuris tantum e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria basata su "oggettive situazioni" non imputabili (commi 4, 4-bis e 4-ter nell'interpretazione della sentenza).
d.lgs. 30 settembre 1997, n. 241, art. 17
Riferito nel merito in relazione alla possibilità di compensazione dei crediti IVA; la decisione del caso ha collegato l'opportunità del rimborso o della compensazione all'accertamento dell'operatività ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma
Norma di legittimità che disciplina i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo ecc.): i motivi di ricorso invocati dall'Agenzia sono stati esaminati alla luce di tale disposizione e ritenuti infondati.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
Richiamato in tema di obblighi motivazionali nelle sentenze della giurisdizione tributaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione della C.T.R. fosse sufficiente rispetto ai parametri di legge.
Richiami sulla natura e finalità mutualistica dei consorzi: la sentenza distingue le ipotesi in cui il consorzio svolge attività commerciale autonoma (senza obbligo di ribaltamento dei costi) da quelle in cui opera per finalità mutualistiche (con obbligo di ripartizione 'pro quota').
Costituzione, artt. 24, 53, 97 (richiamati nella motivazione)
Principi costituzionali utili all'interpretazione: tutela del diritto di difesa (art.24), principio di capacità contributiva (art.53) e buon andamento dell'amministrazione (art.97) utilizzati per giustificare la possibilità per il contribuente di ottenere tutela giurisdizionale anche senza interpello.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che non si applica all'Agenzia delle Entrate, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguenze sulle spese processuali.
Massime di principio
- Le regole sulle "società non operative" (art. 30 L. 724/1994) si applicano anche alle società consortili costituite in forma di S.p.A.; non è esclusa l'applicazione per ragioni di forma giuridica.
- La presunzione di inoperatività è iuris tantum: il contribuente può superarla provando in giudizio circostanze oggettive e non imputabili che abbiano reso impossibile il raggiungimento della soglia minima di ricavi (es. atti giudiziari, diniego di autorizzazioni, eventi straordinari).
- La proposizione dell'interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità per ottenere tutela giurisdizionale: il contribuente può chiedere la disapplicazione della norma antielusiva direttamente in giudizio.
- Il mancato ribaltamento dei costi dal consorzio alle consorziate non costituisce automaticamente indice di elusività; occorre valutare la concreta natura dell'attività svolta dal consorzio (attività commerciale autonoma vs. servizi mutualistici) e i fatti probatori.
- Le censure sulla motivazione della sentenza richiedono che il vizio emerga come carenza assoluta o apparente della motivazione; una motivazione che espone argomentazioni logiche e collegabili ai fatti non è annullabile per carenza meramente di sufficienza.
- Il giudice valuta d'ufficio e in modo funzionale i fatti decisivi necessari per risolvere la controversia (anche se ciò comporta accertamenti sulla sussistenza di cause giustificative dell'inoperatività), purché ciò sia funzionale alla pronuncia sul diritto richiesto (es. rimborso IVA).
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