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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17750/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Swiss Re ha chiesto il rimborso IRPEG per complessivi euro 21.471.386,79 riferiti alle dichiarazioni degli anni 1997-2000, per ritenute subite e crediti d'imposta. L'istanza è stata negata dall'Amministrazione; la CTP di Roma aveva accolto il ricorso, la CTR del Lazio ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio riconoscendo un credito documentato minore (euro 7.523.434,75). In Cassazione la società ha articolato quattro motivi: (i) omesso esame di una comunicazione dell'Ufficio che attestava l'esito favorevole della liquidazione (riconoscimento del debito); (ii) nullità della motivazione della sentenza d'appello; (iii) errata ripartizione dell'onere della prova e violazione di norme civili sui mezzi di prova; (iv) mancato riconoscimento del consolidamento del credito per decorso dei termini/controllo ex art.36-bis DPR 600/1973 e violazione del divieto di doppia imposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente considerato e valutato la comunicazione dell'Ufficio (non si è trattato di omesso esame ma di valutazione che la ricorrente contesta), che la motivazione della sentenza d'appello fosse adeguata e comprensibile e che, in tema di rimborsi tributari, resti a carico del contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso. La Corte ha confermato il consolidato principio di legittimità secondo cui il decorso dei termini per l'accertamento o l'espletamento senza rilievi del controllo automatizzato ex art.36-bis non equivalgono automaticamente a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione; l'inerzia amministrativa non produce l'effetto di cristallizzare il credito, essendo esperibile il rimedio del silenzio-rifiuto. Per questi motivi il ricorso è respinto e Swiss Re è condannata al pagamento delle spese di lite (quantificate in euro 20.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3-4-5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (omessa valutazione di atti, nullità della motivazione, violazione di norme). La Corte valuta che non sussistono vizi tali da giustificare cassazione.

  • art. 25, l. n. 241/1990

    Diritto di accesso agli atti. La comunicazione ottenuta con accesso non equivale automaticamente a riconoscimento giuridico del debito in senso che sposti l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Norme riguardanti la motivazione delle decisioni e i casi di nullità per motivazione assente o apparente. La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non viziata da nullità.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola l'onere della prova; in giudizi di rimborso tributario grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, salvo ricognizioni probatorie specifiche.

  • artt. 36-bis, 36-ter, 40, 43, 67, d.P.R. n. 600/1973

    Norme sul controllo delle dichiarazioni e sui termini/forme di rettifica. La giurisprudenza e la Corte affermano che il decorso dei termini o il controllo automatizzato senza rilievi non producono di per sé riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione.

  • Cass. Sez. U., 15/03/2016, n. 5069

    "l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento"

    Giurisprudenza di legittimità che risolve il contrasto precedentemente esistente: i termini decadenziali per l'accertamento valgono per l'azione amministrativa ma non impediscono all'Amministrazione di contestare un credito indicato in dichiarazione, dunque non si forma automaticamente il credito del contribuente.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    Prevede il ricorso contro il silenzio-rifiuto: l'inerzia dell'Amministrazione può essere impugnata dal contribuente mediante il rimedio del silenzio-rifiuto, anziché produrre un riconoscimento tacito del credito.

  • art. 2220 cod. civ.

    Obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni; la Corte ricorda che l'onere di conservazione e l'onere probatorio sono distinte: l'assenza di documenti non elimina il dovere di provare in giudizio.

  • art. 1442, ultimo comma, cod. civ.

    Richiamato per il principio tempus ad agendum/perpetua ad excepiendum: i termini per agire possono differire rispetto a quelli per eccepire, principio utilizzato per giustificare la possibilità per l'Amministrazione di eccepire crediti anche dopo i termini di accertamento.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 6, commi 2 e 5

    Norme che disciplinano l'obbligo dell'amministrazione di attivarsi e il significato dell'inerzia amministrativa; la Corte osserva che l'inerzia non vale come riconoscimento automatico del credito, ma può sfociare in un silenzio-rifiuto impugnabile.

Massime di principio

  • In un giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore sostanziale: grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti che giustificano il rimborso richiesto.
  • La mera comunicazione amministrativa ottenuta in sede di accesso agli atti o l'esito 'senza rilievi' del controllo automatizzato ex art.36-bis non equivalgono automaticamente a riconoscimento giuridico definitivo del credito.
  • Il decorso dei termini per l'accertamento non cristallizza il credito indicato in dichiarazione; l'Amministrazione può comunque contestarlo (principio sancito dalle Sezioni Unite).
  • L'inerzia dell'Amministrazione non produce automaticamente un diritto al rimborso: il contribuente può agire per silenzio-rifiuto (impugnazione amministrativa/giudiziaria) ma deve comunque provare la spettanza del credito.
  • La valutazione delle comunicazioni amministrative e della documentazione prodotta è rimessa al giudice; l'assenza o insufficienza di documentazione probatoria può determinare l'accoglimento parziale o il rigetto della domanda.
  • Per una strategia difensiva in casi simili: conservare e produrre documentazione probatoria completa, richiedere e valorizzare ogni atto amministrativo che possa costituire riconoscimento esplicito e, nell'ipotesi di inerzia, esperire tempestivamente il rimedio del silenzio-rifiuto e poi il giudizio di merito.

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