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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17743/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso il diniego del rimborso IVA per l'anno d'imposta 2007 (contestando che la società fosse non operativa ai sensi dell'art. 30 l. n. 724/1994). L'Agenzia deduceva vizi di motivazione e di diritto (motivazione apparente; violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 724/1994; omissione di esame di fatto decisivo relativo al mancato ribaltamento dei costi alle consorziate; pronuncia ultra petita), sostenendo inoltre che le norme sulle cause oggettive (commi 4-bis e 4-ter) non fossero applicabili al caso o fossero subordinate all'interpello disapplicativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato la decisione della C.T.R. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'art. 30 l. n. 724/1994 anche alle società consortili costituite in forma di S.p.A., ma ha confermato che la presunzione di non operatività è iuris tantum e può essere superata mediante prova della sussistenza di cause oggettive, non imputabili al contribuente. Nel caso di specie la C.T.R. ha correttamente ritenuto che l'inoperatività derivasse da cause oggettive (tra cui la sentenza della Corte di Giustizia e il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative e l'abbandono politico del progetto), tempestivamente richieste e non riconducibili a carenze pianificatorie della società; inoltre la Corte ha precisato che la previa proposizione dell'interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità per la deduzione in giudizio delle cause oggettive. Conseguenza: rigetto del ricorso principale dell'Agenzia, assorbimento del ricorso incidentale, condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724 (commi 4, 4-bis, 4-ter)

    La norma, che istituisce la presunzione di non operatività per le società che non raggiungono la soglia minima di ricavi, si applica anche alle società consortili costituite in forma di S.p.A.; la presunzione è iuris tantum e può essere superata con la prova in giudizio di oggettive situazioni non imputabili al contribuente che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi. L'interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità per far valere in giudizio tali circostanze.

  • art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Riferito dall'atto di diniego originario con riguardo alla compensazione: l'Agenzia aveva sostenuto che l'eccedenza di credito non poteva costituire oggetto di compensazione; la pronuncia ha comunque affrontato il tema principale della ammissibilità del rimborso in presenza di inoperatività.

  • art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata nelle censure sulla motivazione e sugli omessi esami di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di nullità e di omesso esame, valutando la motivazione della C.T.R. congrua e sufficientemente argomentata.

  • art. 111 e art. 112 Cost., e artt. 132, 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 36 d.lgs. n.546/1992

    Richiamati dall'Agenzia nelle doglianze sulla motivazione e sul presunto ultra petita; la Corte ha valutato che non ricorressero i vizi denunciati, ritenendo la sentenza impugnata al di là del minimo costituzionale di motivazione.

Massime di principio

  • La presunzione di non operatività prevista dall'art. 30 l. 724/1994 si applica anche alle società consortili costituite in forma di S.p.A., ma è iuris tantum: il contribuente può vincerla con prova di cause oggettive non imputabili che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
  • La proposizione preventiva dell'interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità per dedurre in giudizio le cause oggettive che giustificano la mancata operatività; il contribuente può sollevare tali argomentazioni direttamente in giudizio.
  • Tra le cause oggettive idonee a giustificare la non operatività rientrano, se tempestive e non dovute a carenze aziendali, la mancata concessione di autorizzazioni amministrative e gli effetti di decisioni giudiziarie sovranazionali che impediscono l'inizio dell'attività.
  • Il mancato ribaltamento dei costi alle consorziate può essere indizio rilevante di elusività, ma non è di per sé decisivo: occorre valutare se il consorzio abbia operato in via autonoma e a scopo di lucro o se le spese siano riconducibili alla finalità mutualistica e quindi da ripartire.
  • Le doglianze di motivazione apparente o di omesso esame di fatto decisivo richiedono che il vizio emerga in modo immediato e diretto dal testo della sentenza impugnata; argomentazioni meramente speculative sull'insufficienza della motivazione sono in genere infondate se il ragionamento del giudice di merito è leggibile e coerente.
  • In contenziosi IVA relativi a rimborsi, l'onere della prova delle cause giustificative dell'inoperatività grava sul contribuente che intende superare la presunzione normativa.

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