Cassazione Civile, Sentenza n. 17753/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a servitù (accertamento dell'inesistenza di una presunta servitù di parcheggio sul fondo dei ricorrenti e accertamento/riconoscimento di servitù di passo pedonale e carraio), con numerosi procedimenti incidentali (anche possessorio) e contestazioni sulla liquidazione delle spese di lite. Questioni principali: individuazione del valore della causa per la liquidazione delle spese (art. 15 c.p.c. e reddito dominicale), richiesta di aumento degli onorari per pluralità di parti (art. 5 DM n.127/2004), dedotte omissioni nella liquidazione di voci specifiche (spese vive, spese del subprocedimento di sospensione), e varie censure di nullità/omessa motivazione rivolte alla Corte d’appello per aver applicato il criterio del reddito dominicale preso dal rogito di acquisto e per aver rideterminato le spese in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale nonché i ricorsi incidentali. Il motivo principale dell'inammissibilità del ricorso principale è stato il mancato rispetto dei requisiti di chiarezza e sinteticità (art. 366 c.p.c.), con la ricostruzione prolissa e poco intellegibile delle doglianze che ha pregiudicato le difese contrapposte. I ricorsi incidentali sono stati ritenuti inammissibili perché riproponevano questioni già decise conformemente alla precedente pronuncia di questa Corte (in particolare sulla determinazione del valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c.) e non hanno fornito censure conformi ai parametri di cui all'art. 360 c.p.c. La Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha rilevato che l'amministrazione dovrà verificare l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5)
Definisce i vizi deducibili in cassazione (falsa applicazione di norme, omessa pronuncia su questioni, omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha richiamato che le censure devono essere specifiche: l'omesso esame di fatto (n.5) richiede l'indicazione di un preciso fatto storico; l'art.360 non può essere invocato per critiche alla sufficienza della motivazione.
art. 15 c.p.c.
Norma per la determinazione del valore delle controversie relative a diritti reali (calcolo sul reddito dominicale per i fondi). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.15 per la determinazione del valore della lite, utilizzando il reddito dominicale risultante dal rogito di acquisto prodotto negli atti.
D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (Tabella A e art. 5)
Regolamenta la tariffa professionale per la liquidazione degli onorari. La Corte ha chiarito che l'aumento previsto dall'art.5 (per numero di parti oltre la prima) va applicato secondo i limiti e le condizioni previste, valutando la tempestività e la pertinenza delle domande di parte.
art. 366 c.p.c.
Impone regole di chiarezza e sinteticità nella redazione del ricorso per cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione di tali principi, ritenendo la prolissità e la mancanza di selezione delle doglianze idonee a pregiudicare l'intelligibilità e le difese delle controparti.
art. 75 disp. att. c.p.c.
Regola la produzione delle note spese in primo grado. La controversia ha riguardato la tempestività e l'effetto delle richieste di maggiorazione delle spese avanzate in appello rispetto a quanto depositato in primo grado.
art. 91, 92, 132 c.p.c.
"vanno compensate per 2/3 e poste a carico degli appellati per la quota residua"
Articoli relativi alla liquidazione e compensazione delle spese di lite e alla motivazione. La Corte ha esaminato le censure circa la ripartizione delle spese (compensazione/porzione a carico degli appellati) e ha ritenuto infondate le critiche di contraddittorietà mosse ai fini di cassazione.
art. 112 c.p.c.
Riguarda i fatti decisivi per il giudizio; le doglianze che invocano omessa pronuncia su fatti decisivi devono inquadrare correttamente la fattispecie processuale. La Corte ha ricordato la distinzione tra omessa pronuncia su domande/exceptioni (art.112) e omesso esame di fatti storici (art.360 n.5).
art. 13 D.P.R. n.115/2002, comma 1-quater
Prevede la possibilità di ulteriori versamenti del contributo unificato in determinati casi; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale richiesta di ulteriore contributo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere chiaro e sintetico: l'eccessiva prolissità o l'omessa selezione delle doglianze sostengono la declaratoria di inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- Per le controversie su diritti reali (es. servitù) il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con riferimento al reddito dominicale: il giudice deve verificare tale dato anche se non espresso nella domanda, potendosi desumere dagli atti (es. rogito).
- Le doglianze ex art. 360 c.p.c. devono essere circostanziate: l'omesso esame di un fatto decisivo (n.5) richiede l'indicazione del fatto storico, della sua prova negli atti, del momento in cui è stato contestato e della sua decisività.
- Le richieste di maggiorazioni tariffarie (es. aumento per pluralità di parti) devono risultare tempestive e documentate in base alle norme sulla liquidazione e alle note spese; domande tardive o non proposte nel grado competente possono essere inammissibili.
- Quando questioni sono già state decise da una precedente pronuncia della Corte di legittimità e la decisione di merito si conforma a tale regula iuris, i tentativi di rimettere la stessa questione con censure formali rischiano l'inammissibilità.
- Se le parti sono entrambe soccombenti o vi è reciproca soccombenza nelle impugnazioni in cassazione, è ordinaria conseguenza l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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