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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25632/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto a titolo di contributo di solidarietà. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il prelievo e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la Cassa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006 e 1, comma 488, l. n. 147/2013, sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente desunto un principio di intangibilità del trattamento pensionistico e avrebbe negato la legittimità del contributo di solidarietà; in subordine ha prospettato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 Cost. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale e sostenendo che le somme richieste sarebbero soggette al termine breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati alla luce di un orientamento di legittimità consolidato. Ha confermato che le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà che si risolva in un prelievo patrimoniale su pensioni già liquidate, perché tale prelievo non attiene ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e può essere imposto solo da legge, in ragione della riserva relativa di cui all'art. 23 Cost. Ha inoltre ribadito che, quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto dell'illegittima trattenuta, il diritto alla riliquidazione non è soggetto alla prescrizione quinquennale ma a quella ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla somma ulteriore in favore del resistente e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli effetti di cui al d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con orientamento consolidato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla decisione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per chiarire la composizione del collegio dopo la proposta del consigliere relatore

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata e della somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 23 Cost.

    richiamato per affermare che il prelievo patrimoniale può essere imposto solo con legge

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente

  • art. 38 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    norma oggetto della censura, non interpretata nel senso di intangibilità assoluta del trattamento pensionistico, ma nel quadro della questione sull'ammissibilità del contributo imposto dalla Cassa

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato come norma invocata a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato come norma invocata a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 12, l. n. 335/1995

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente

  • art. 1, commi 17 e 18, l. n. 335/1995

    richiamati nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    ritenuto non applicabile perché il credito non concerne ratei liquidi ed esigibili, ma la riliquidazione dell'importo pensionistico a seguito di trattenuta illegittima

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinario ritenuto applicabile al diritto alla riliquidazione

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato in parallelo all'art. 2948, n. 4, c.c. per il tema della prescrizione dei ratei pensionistici

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    ritenuto riferito alla riliquidazione della pensione e non all'indebita trattenuta conseguente a prelievo illegittimo

  • d.l. n. 201/2011

    richiamato come parte del quadro normativo già esaminato dalla giurisprudenza consolidata

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante fonte regolamentare, un contributo di solidarietà che operi come trattenuta su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili; un simile prelievo non incide sul metodo di calcolo della prestazione, ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La legittimità di un contributo di solidarietà sulle pensioni non può essere affermata invocando un preteso principio di intangibilità del trattamento pensionistico: il tema centrale è la fonte del prelievo e la sua riconducibilità ai criteri di determinazione della pensione, non la mera incidenza sulla prestazione.
  • Quando la controversia riguarda non il singolo rateo pensionistico in sé, ma la riliquidazione dell'importo per effetto di una trattenuta illegittima, non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici; opera invece la prescrizione ordinaria decennale.
  • L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda le differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione nei limiti della disciplina dei ratei, ma non estende il termine breve alle pretese restitutorie o ripristinatorie fondate sull'illegittimità del prelievo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si risolve nella riproposizione di censure già superate da un orientamento di legittimità consolidato, senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare l'assetto interpretativo esistente.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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