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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25623/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da una pretesa dell'INPS nei confronti di una cooperativa per il pagamento di contributi e somme aggiuntive dovuti per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale previsto dall'art. 3 della L. n. 92/2012. I giudici di merito hanno ritenuto che i soci della cooperativa svolgessero prestazioni in rapporto di subordinazione, valorizzando l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, la natura elementare e ripetitiva delle mansioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, l'assenza di rischio d'impresa, il mancato apporto di mezzi e attrezzature e la corresponsione di una retribuzione oraria predeterminata. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: ha dedotto violazione dell'art. 2094 c.c. e della L. n. 142/2001 per avere la Corte d'appello trascurato la peculiarità del socio lavoratore e gli indici tipici della subordinazione; ha contestato il rilievo dato a elementi formali e marginali; ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito esonero dell'INPS dall'onere probatorio; ha lamentato l'assenza di un accertamento individualizzato delle posizioni lavorative; ha censurato il ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.; ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione delle proprie istanze istruttorie; ha lamentato omesso esame di fatti decisivi; ha insistito sulla necessità di valorizzare la partecipazione del socio lavoratore al rischio d'impresa; ha sostenuto che la qualificazione del rapporto sarebbe rimessa alla volontà delle parti. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze, ritenendo corretto l'accertamento in concreto della subordinazione e ribadendo che la qualificazione del rapporto dipende dalle reali modalità di svolgimento della prestazione, non dal nomen iuris o dalla volontà delle parti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione d'appello che aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa contributiva dell'INPS. Ha affermato che, ai fini dell'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale, occorre accertare la subordinazione dei rapporti di lavoro dei soci; tale accertamento era stato compiuto in modo congruo e conforme ai principi di diritto, attraverso una valutazione complessiva degli indici di etero-direzione e delle concrete modalità di esecuzione del rapporto. La Corte ha inoltre osservato che la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente non incideva sul giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 28 giugno 2012, n. 92

    L'obbligo contributivo per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale presuppone l'accertamento del vincolo di subordinazione dei rapporti di lavoro cui si riferisce.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va desunta dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, mediante valutazione degli indici di etero-direzione, organizzazione e disciplina.

  • art. 1 L. 3 aprile 2001, n. 142

    La posizione del socio lavoratore non impedisce la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, se le concrete modalità esecutive la rivelano.

  • art. 1, comma 2, L. 3 aprile 2001, n. 142

    La qualificazione del rapporto non è rimessa alla sola volontà delle parti e deve rispettare lo schema inderogabile risultante dalla effettiva natura della prestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sull'onere della prova sono recessive quando il giudice di merito abbia positivamente accertato, con motivazione congrua, i fatti costitutivi della pretesa contributiva.

  • art. 2729 c.c.

    Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito nell'uso delle presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è configurabile violazione della norma se il giudice ha valutato il materiale istruttorio secondo il proprio prudente apprezzamento e ha ritenuto irrilevanti le prove richieste.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La qualificazione del rapporto e la valutazione degli indici di subordinazione sono censurabili in cassazione solo nei limiti dei vizi di diritto o del vizio motivazionale consentito; non è ammessa una rivalutazione del fatto.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il sindacato per omesso esame di fatti decisivi, salvo specifiche allegazioni sulla diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 1362, secondo comma, c.c.

    Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, rileva per interpretare le pattuizioni e verificare la coerenza del nomen iuris con l'effettiva esecuzione del rapporto.

  • art. 121 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    L'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente non incide sul giudizio di cassazione nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Pur prevedendo in generale l'interruzione del processo, la norma non è stata ritenuta ostativa alla prosecuzione del giudizio di legittimità.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato in tema di limiti al sindacato per omesso esame in presenza di doppia conforme.

Massime di principio

  • Ai fini degli obblighi contributivi collegati a un regime di lavoro subordinato, il giudice deve verificare in concreto la natura del rapporto, indipendentemente dalla qualificazione formale data dalle parti o dal contratto.
  • La subordinazione può essere accertata mediante una valutazione complessiva e coordinata di indici sintomatici: inserimento stabile nell'organizzazione, assoggettamento all'altrui potere organizzativo, assenza di rischio d'impresa, prestazioni elementari e ripetitive, mancato apporto di mezzi propri e compenso predeterminato.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del fatto e delle prove; la scelta e ponderazione degli indici di subordinazione appartiene al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
  • Il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto di lavoro non è vincolante quando sia incompatibile con la sua effettiva natura; conta il comportamento complessivo delle parti e l'effettiva attuazione del rapporto.
  • L'accertamento della subordinazione in una controversia previdenziale non può essere neutralizzato invocando, in astratto, la peculiarità del socio lavoratore se le concrete modalità della prestazione rivelano un rapporto di lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recessoLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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