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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società cooperativa, di una nota di rettifica INPS con cui veniva richiesto il versamento di contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale ex art. 3 della L. n. 92 del 2012. La cooperativa contestava che i propri soci lavoratori fossero in realtà subordinati e sosteneva che la qualificazione del rapporto dovesse restare autonoma, valorizzando la volontà negoziale, la possibilità dei soci di rifiutare le occasioni di lavoro, di lavorare anche in proprio o per terzi e la peculiarità del modello cooperativo. Denunciava inoltre errori nell’uso delle presunzioni, violazioni dell’onere della prova, omessa ammissione di prove orali e mancato esame individualizzato delle singole posizioni lavorative. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che i soci fossero inseriti stabilmente nell’organizzazione della cooperativa e svolgessero prestazioni elementari e ripetitive di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, a fronte di retribuzione oraria, senza rischio d’impresa né apporto di mezzi propri, con conseguente soggezione al regime contributivo del lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui la cooperativa contestava la qualificazione subordinata dei rapporti e la conseguente debenza del contributo al Fondo di solidarietà residuale. In particolare, ha affermato che la qualificazione giuridica del rapporto non dipende dal solo nomen iuris o dalla volontà delle parti, ma dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto; che l’accertamento della subordinazione è un giudizio di fatto fondato su indici sintomatici legittimamente apprezzati dal giudice di merito; che la Corte d’appello aveva svolto un accertamento concreto, coerente e non sindacabile in cassazione nei limiti devoluti; e che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., essendo la pretesa contributiva fondata sul positivo riscontro della subordinazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto, sulla base delle effettive modalità di esecuzione del rapporto e dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; non basta il nomen iuris scelto dalle parti.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova non è stato invertito in modo illegittimo: la pretesa contributiva è stata accolta perché il giudice di merito ha positivamente accertato la subordinazione dei rapporti.

  • art. 2729 c.c.

    Le doglianze che mirano a una diversa lettura del materiale indiziario e probatorio non integrano, di per sé, una violazione della disciplina delle presunzioni se il ragionamento del giudice di merito è coerente e non illogico.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è stata ravvisata alcuna decisione fondata su fatti non provati o su una pretesa carenza probatoria della parte senza adeguato esame del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 è idoneo a censurare soltanto la violazione dei criteri legali di qualificazione del rapporto, non la rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure processuali non sono state accolte perché, in sostanza, miravano a contestare l’apprezzamento del merito e non un effettivo error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o degli indici di subordinazione.

  • art. 1, comma 2, L. 3 aprile 2001, n. 142

    La peculiarità del socio lavoratore non esclude in astratto la subordinazione del rapporto di lavoro instaurato a latere del rapporto associativo; tale rapporto va comunque qualificato secondo lo schema legale inderogabile e le concrete modalità di esecuzione.

  • art. 3 L. 28 giugno 2012, n. 92

    L’obbligo contributivo per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale presuppone l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato.

  • art. 1362, secondo comma, c.c.

    Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è criterio interpretativo rilevante per comprendere la reale natura del rapporto.

  • art. 121 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    È stata menzionata l’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, ma senza effetti interruttivi sul giudizio di cassazione.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    L’apertura della liquidazione giudiziale determina tendenzialmente l’interruzione del processo, ma non del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende in modo vincolante dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma deve essere effettuata dal giudice sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
  • Nel lavoro subordinato, l’indice decisivo è l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, accertabile anche tramite indici sussidiari quali inserimento stabile nell’organizzazione, ripetitività delle mansioni, assenza di rischio d’impresa e corrispettivo predeterminato.
  • Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa può essere subordinato anche se si svolge in un contesto associativo; la disciplina legale del rapporto subordinato resta inderogabile sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli indizi, salvo i limiti propri del vizio motivazionale e della violazione delle regole legali di qualificazione.
  • L’onere della prova della pretesa contributiva è rispettato quando il giudice accerta positivamente il presupposto sostanziale dell’obbligazione, cioè la subordinazione dei rapporti da cui deriva il contributo.
  • Le istanze istruttorie sono irrilevanti se i capitoli di prova non riguardano fatti storici decisivi o sono comunque inidonei a scardinare un accertamento di merito congruamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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