Cassazione Civile, Ordinanza n. 25616/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata sulla pensione di vecchiaia di un iscritto, di un contributo di solidarietà previsto dal regolamento della Cassa previdenziale privatizzata. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta, affermando che la Cassa non fosse legittimata da una norma di legge a imporre una prestazione patrimoniale di quel tipo e che il diritto alla ripetizione non fosse prescritto, applicando il termine decennale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha sostenuto che, in forza della propria autonomia regolamentare e delle norme succedutesi nel tempo sulla previdenza privatizzata, potesse introdurre un contributo di solidarietà per garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo, e che tale contributo fosse legittimo; con il terzo ha contestato la prescrizione decennale, invocando la prescrizione quinquennale e l’applicabilità dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 anche alle casse privatizzate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che i motivi non introducevano argomenti nuovi idonei a superare un orientamento di legittimità ormai consolidato. Ha ribadito che la Cassa non può introdurre, con regolamento interno, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; ha inoltre confermato che, quando è controversa l’entità della pensione per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla ripetizione/riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. Il controricorso è stato ritenuto tardivo, sicché non è stata pronunciata condanna alle spese in favore del resistente; il ricorrente è stato invece condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e dei conseguenti oneri processuali previsti dal D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
è richiamato come base dell’autonomia regolamentare della Cassa, ma tale autonomia è ritenuta insufficiente a legittimare l’istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
non può validamente introdurre una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
delimita il potere regolamentare delle casse privatizzate, consentendo interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma non l’istituzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
la novella non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, risultando incompatibile con il sistema del pro rata
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione dell’equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà in esame, avente natura provvisoria
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
la previsione legislativa di un contributo di solidarietà per un periodo determinato conferma che una prestazione di tal genere richiede una base legale, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta
artt. 3, 23 e 38 Cost.
si richiama il principio di uguaglianza, la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte e la tutela previdenziale; l’art. 23 Cost. è centrale per affermare la necessità di una base legale
si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è contestato l’ammontare della pensione o la debenza di somme trattenute illegittimamente
la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili posti a disposizione dell’assicurato
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma ritenuto non applicabile al caso di indebita trattenuta su pensione già liquidata
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
si riferisce alla riliquidazione della pensione e non alle indebite trattenute derivanti da una misura patrimoniale illegittima
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta da orientamento consolidato e il ricorso non offre elementi per mutarlo
il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata consente l’applicazione del meccanismo sanzionatorio richiamato dalla Corte
fonte della condanna alla somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
prevede il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate possono esercitare la loro autonomia regolamentare nei limiti fissati dalla legge: non è consentito introdurre, con fonte regolamentare interna, una prestazione patrimoniale imposta sui trattamenti pensionistici già liquidati senza una specifica base legislativa.
- Il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, in quanto tale, è soggetto alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.; la finalità di riequilibrio finanziario non basta da sola a legittimarlo in assenza di previsione legislativa.
- Le norme che consentono modifiche dei criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche non autorizzano automaticamente l’istituzione di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate e attribuite.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è controversa la stessa entità della prestazione per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione o alla ripetizione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
- L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e non si estende, per analogia, alle ipotesi di indebita trattenuta conseguente a una misura regolamentare illegittima.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un consolidato orientamento senza apportare elementi nuovi, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25615/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25621/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25623/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25625/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25626/2025 del 18/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →