Cassazione Civile, Ordinanza n. 25625/2025 del 18/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un preavviso di fermo amministrativo. Il ricorso era articolato in due motivi entrambi formulati come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., deducendo vizi di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto. Tuttavia, dagli atti emergeva che la sentenza impugnata non era stata depositata unitamente al ricorso per cassazione, né risultava comunque disponibile nel fascicolo in modo idoneo a sanare la mancanza.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., poiché la sentenza impugnata non era stata depositata nei termini e non risultava nella disponibilità del giudice tramite produzione della parte resistente. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, senza condanna alle spese per mancanza di attività difensiva delle controparti, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'opposizione esecutiva proposta contro il preavviso di fermo.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Vengono evocati come parametri dei motivi di ricorso, dedotti per violazione di legge, errori processuali e vizio motivazionale.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata, nei termini, la copia autentica della decisione impugnata e gli ulteriori documenti prescritti.
L. n. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
È menzionata in relazione alla necessaria attestazione di conformità quando la notificazione avvenga via PEC.
art. 380-bis.1 c.p.c., secondo comma
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell'ordinanza.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per determinare l'importo aggiuntivo dovuto in caso di improcedibilità.
Cass. n. 11516/2024
È richiamata per il principio secondo cui il deposito del solo dispositivo non sana la mancanza della sentenza.
Cass. n. 2473/2023
È richiamata per il principio per cui la mancata produzione della sentenza non determina improcedibilità solo se la decisione risulti comunque nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotta dalla resistente.
Cass. n. 4370/2019
È richiamata quale precedente che esclude soluzioni formalistiche in contrasto con l'effettività della tutela giurisdizionale, se la sentenza è comunque disponibile al giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., è requisito essenziale di procedibilità del ricorso; la sua mancanza comporta improcedibilità, salvo che la decisione sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto di produzione della controparte.
- La produzione del solo dispositivo non equivale al deposito della sentenza e non elimina la sanzione processuale dell'improcedibilità.
- L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata non comporta automaticamente condanna alle spese se le controparti non svolgono attività difensiva.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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